Rivalutazione pensioni pubbliche: questione già decisa dalla Consulta, no nuovo rinvio (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 23 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile non è tenuto a sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale sulla disciplina transitoria di rideterminazione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni pubbliche quando il rilievo di contrasto con l’art. 53 Cost. sia formulato in modo apodittico e senza esternare le ragioni che potrebbero giustificare un ulteriore rinvio alla Corte costituzionale. La questione, già affrontata dalla Corte costituzionale n. 19/2025, non può essere riproposta se l’ordinanza di rimessione non evidenzia un profilo nuovo di censura, né indica se la doglianza riguardi pensioni di vecchiaia o di anzianità, categorie fondate su presupposti differenti. Pur in presenza di un esito di rigetto nel merito, la compensazione delle spese processuali è giustificata dalla peculiarità della questione e dalla sua novità applicativa.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di pensione pubblica di importo superiore al quadruplo della minima prevista dalla legge, hanno adito la Corte dei conti lamentando la mancata integrale rivalutazione del proprio trattamento pensionistico per gli anni 2023 e 2024. La doglianza investe la disciplina transitoria che ha rideterminato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni mediante una sola aliquota di rivalutazione variabile, introdotta dall’art. 1, commi 309-310, legge n. 197 del 2022.

In via pregiudiziale i ricorrenti hanno chiesto che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale di tale normativa, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Carta fondamentale, al fine di ottenere la condanna dell’INPS alla rifusione delle somme non corrisposte, con il risarcimento del danno nel frattempo subito. L’INPS, costituitosi, ha eccepito la nullità del ricorso per carenza di legittimazione e interesse ad agire e ha richiesto il rigetto, invocando la recente Corte costituzionale n. 19/2025. I ricorrenti hanno poi depositato l’ordinanza n. 4 del 19.02.2025 della Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, che aveva rinviato per approfondire gli stessi profili, lasciando a questo Giudice ogni valutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in primo luogo la richiesta di sollevare una nuova questione di legittimità costituzionale. Il Giudice osserva che il percorso argomentativo dei ricorrenti appare carente sotto il profilo della motivazione: il richiamo all’art. 53 Cost. contenuto nell’atto introduttivo risulta del tutto apodittico, poiché non vengono esternate le ragioni idonee a sorreggere un ulteriore rinvio al giudice delle leggi.

Il difetto non è solo di forma. La Corte sottolinea come non sia stato neppure precisato se la questione riguardi pensioni di vecchiaia o di anzianità, categorie che — come è noto — si fondano su presupposti assai diversi. L’assenza di questa indicazione impedisce un esame serio del profilo di censura e rende la prospettazione non idonea a giustificare una nuova rimessione.

La decisione richiama espressamente la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, con cui è stata respinta analoga questione. La Corte dei conti rileva che la difesa dei ricorrenti non ha introdotto un profilo di censura nuovo o autonomo rispetto a quello già scrutinato dal giudice costituzionale, limitandosi a richiamare l’ordinanza emiliana e la riflessione sul carattere ormai strutturale della riduzione del valore di acquisto delle pensioni. Tale rilievo, pur suggestivo, non è sufficiente a rimettere in discussione una questione già definita.

Pertanto la richiesta di rinvio è respinta e la domanda giudiziale proposta viene rigettata nel merito. Il Giudice, infine, accoglie la richiesta di compensazione delle spese processuali, ravvisandone la giustificazione nella peculiarità della questione, che esclude la possibilità di addossare le spese alla parte soccombente secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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