Estinzione del giudizio di conto per deposito sopravvenuto dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 24 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto, instaurato a seguito di ricorso della Procura regionale per il mancato deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, si estingue per cessata materia del contendere quando l’agente depositi il conto nel corso del procedimento, avendo così adempiuto all’obbligazione contabile che ne costituiva l’oggetto. L’instaurazione del giudizio di conto e l’assegnazione del termine per il deposito assolvono alla funzione di sollecitare l’adempimento dell’agente; il sopravvenuto adempimento rende privo di utilità l’accertamento giurisdizionale. La definizione del giudizio avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., trattandosi della forma più idonea al raggiungimento dello scopo, anche in applicazione del disposto dell’art. 38, comma 2, c.g.c.. Con l’esito estintivo non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria proponeva numerosi ricorsi, poi riuniti per connessione oggettiva, nei confronti di altrettanti agenti contabili del Comune di Orvieto, i quali non avevano depositato i conti giudiziali relativi alle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2016 al 2020.
A seguito dei ricorsi, i Giudici monocratici della Sezione giurisdizionale assegnavano a ciascun agente un termine per il deposito del conto. Nel corso del giudizio, gli agenti contabili provvedevano al deposito dei conti presso la Segreteria della Sezione, integrando così la propria condotta e dando esecuzione all’obbligo rimasto inadempiuto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico, constatato l’avvenuto deposito dei conti da parte di tutti gli agenti contabili coinvolti, ha ritenuto che i giudizi dovessero essere dichiarati estinti per cessata materia del contendere, venendo meno l’oggetto della controversia a seguito dell’integrale adempimento dell’obbligazione di deposito.
La decisione si fonda sulla considerazione che la finalità del giudizio di resa del conto, attivato dal ricorso della Procura per il mancato deposito, è quella di ottenere l’adempimento dell’agente contabile. Una volta che il conto sia stato depositato, l’interesse alla prosecuzione del giudizio viene meno, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia che accerti l’inadempimento ormai sanato.
Quanto alla forma del provvedimento, il Giudice ha optato per la sentenza, anziché per il decreto o l’ordinanza, in forza del disposto dell’art. 144 c.g.c., che disciplina i provvedimenti del giudice contabile, e comunque in applicazione del principio di cui all’art. 38, comma 2, c.g.c., che consente di adottare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo dell’atto.
Infine, in ragione dell’esito del giudizio, caratterizzato dall’adempimento sopravvenuto e dalla cessazione della materia del contendere, non vi è luogo a pronuncia sulle spese. La decisione chiude complessivamente i centonove giudizi riuniti, con conseguente definizione di tutte le posizioni degli agenti contabili che avevano riscosso il tributo comunale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.