Improcedibilità dell’appello solo per costituzione tardiva, non per vizi di forma (Cass. civ. Sez. III n. 17503 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’improcedibilità dell’appello è ricollegata esclusivamente all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme. Una costituzione avvenuta nel termine ma con modalità diverse da quelle prescritte integra una nullità disciplinata dagli artt. 156 e ss. cod. proc. civ., soggetta al principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo. Il deposito di copie analogiche di atti notificati a mezzo p.e.c. e munite di attestazione di conformità, senza il contestuale deposito telematico degli originali o dei duplicati informatici, non comporta l’improcedibilità quando l’appellato si sia costituito senza contestare la conformità della copia all’originale e dagli atti emerga comunque il momento della notificazione ai fini del termine di cui all’art. 347 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale accoglieva la domanda del Curatore del Fallimento di una società e dichiarava la nullità di un contratto di compravendita immobiliare stipulato dalla società fallita con l’acquirente, condannando quest’ultimo al risarcimento del danno. L’acquirente proponeva appello.
La Corte d’appello dichiarava l’improcedibilità del gravame. Il difensore dell’appellante aveva notificato l’atto di impugnazione a mezzo p.e.c. e si era poi costituito con modalità cartacee, depositando copie su supporto analogico di vari documenti informatici, munite di attestazione di conformità, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici. Solo in un momento successivo, a causa già rinviata per la precisazione delle conclusioni, la difesa aveva depositato telematicamente i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna. L’appellante ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 347, 165 e 348 cod. proc. civ., dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53/1994 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la violazione delle forme digitali non integra causa di inesistenza della notifica, ma una nullità sanata per raggiungimento dello scopo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Le Sezioni Unite n. 16598/2016 hanno enunciato il principio che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme. Le conseguenze di una costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme previste dall’art. 347, comma 1, cod. proc. civ. soggiacciono al regime delle nullità, con applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo.
Il Collegio estende tali principi al giudizio di appello e al regime di obbligatorietà del deposito telematico. Nella specie, l’appellante aveva depositato copie cartacee della relazione di notificazione e delle ricevute p.e.c., mentre la Curatela si era costituita senza contestare la ritualità della costituzione e dichiarando espressamente la data di notifica dell’atto di appello.
Da tali premesse la Corte d’appello non poteva far derivare l’improcedibilità: da un lato, essa si produce solo nel caso di costituzione fuori termine; dall’altro, trattandosi di vizio di forma, la nullità risulta sanata dalla costituzione dell’appellato senza contestazioni sul vizio formale.
La soluzione contraria si discosta anche dai principi delle Sezioni Unite n. 8312/2019 e n. 22438/2018, che privilegiano un’interpretazione volta a salvaguardare il diritto di azione e di difesa ex art. 24 Cost. e a evitare applicazioni irragionevoli o sproporzionate della sanzione nell’ambiente digitale. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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