Notifica nella casa comunale e ricerche dell’ufficiale giudiziario (Cass. civ. Sez. I n. 17502 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione del ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell’art. 40, comma 8, c.c.i.i., qualora l’ufficiale giudiziario, recatosi nel luogo di residenza e di esercizio dell’attività del destinatario, si imbatta nel rifiuto della persona ivi rinvenuta, la notifica si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale, nel momento del deposito stesso. L’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere le ricerche possibili nel caso concreto secondo l’ordinaria diligenza, ma è irrilevante che la relata non indichi le indagini effettuate, poiché tale carenza non è sanzionata con la nullità dall’art. 160 c.p.c.; è necessario e sufficiente che le ricerche siano state con certezza svolte. La relazione di notifica fa fede fino a querela di falso delle operazioni compiute e delle informazioni assunte, mentre il contenuto intrinseco di tali informazioni può essere contestato con ogni mezzo di prova.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, su ricorso del fallimento di una società in liquidazione, ha dichiarato l’apertura nei suoi confronti della procedura di liquidazione controllata. La corte d’appello ha respinto il reclamo. Ha esaminato il motivo con cui il reclamante deduceva la nullità della notifica del ricorso di apertura per inosservanza dell’art. 40, comma 8, c.c.i.i. e lo ha ritenuto infondato.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza e del procedimento per violazione della medesima norma e dell’art. 107 d.P.R. n. 1229/1959, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La controricorrente ha resistito; l’altro soggetto è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La corte d’appello aveva accertato che l’accesso all’immobile di via Europa era unico e che in quel luogo si trovavano tanto la residenza del destinatario quanto la sede della società di cui lo stesso era amministratore. L’ufficiale giudiziario, dopo il rifiuto dell’impiegata ivi rinvenuta, aveva provveduto al deposito dell’atto nella casa comunale.
Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che l’impiegata rinvenuta non era una sua dipendente e che il messo notificatore non aveva svolto le necessarie ricerche in loco. La Corte richiama il costante orientamento sulla necessità delle “indagini possibili nel caso concreto“, da compiersi con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 18385 del 2003, Cass. n. 24107 del 2016, Cass. n. 40467 del 2021, Cass. n. 2530 del 2022). È irrilevante che la relata non indichi le indagini effettuate, non essendo tale carenza sanzionata con la nullità dall’art. 160 c.p.c., essendo solo necessario che le ricerche siano state con certezza svolte (Cass. n. 32444 del 2021).
La notificazione nel luogo in cui il destinatario ha l’ufficio non postula una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità dell’atto consegnato a un familiare o a persona addetta all’ufficio o all’azienda (Cass. n. 6487 del 1995). Nel caso in esame la corte d’appello ha accertato che le ricerche in loco sono state effettuate, mentre il reclamante si è limitato, implicitamente, a negarlo.
La relazione di notifica fa fede fino a querela di falso delle operazioni che l’ufficiale giudiziario ha attestato di aver compiuto e dell’avvenuta acquisizione delle informazioni che ha riferito di aver assunto, quali frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (Cass. n. 21199 del 2021, Cass. n. 2421 del 2014). Il contenuto intrinseco delle informazioni assunte può invece essere dimostrato difforme con ogni mezzo di prova. Poiché il reclamante non ha dedotto una prova contraria idonea a superare la presunzione di veridicità, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
Quanto al resto, la notifica si perfeziona nel momento del deposito nella casa comunale, accertato in data 21.4.2023. Sono pertanto infondate le censure sul momento in cui il ricorrente ha potuto accedere alla casa comunale e all’atto ivi depositato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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