Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel pay-back dispositivi medici (TAR Lazio n. 1235 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, la sopravvenuta dichiarazione del difensore dell’avvenuto pagamento delle quote poste a carico della società fornitrice determina la carenza di interesse alla decisione. Il ricorso e i motivi aggiunti devono pertanto essere dichiarati improcedibili per difetto sopravvenuto di interesse, poiché la parte ha conseguito l’utilità sostanziale perseguita. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Lazio gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, adottati con decreti del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con le linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022.

Con successivi motivi aggiunti la società gravava gli atti applicativi adottati dalle singole Regioni e Province autonome, che individuavano le quote di pay-back dovute dai fornitori. Si costituivano in resistenza le amministrazioni statali e numerose Regioni. All’udienza del 12 dicembre 2025 il procuratore della ricorrente, rappresentando l’avvenuto pagamento del dovuto, dichiarava la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento delle somme in favore delle Regioni e delle Province autonome intimate. Tale condotta processuale equivale alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso e dei motivi aggiunti.

Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul merito delle censure quando la parte ha ormai conseguito l’utilità sostanziale perseguita con l’azione. La controversia avente ad oggetto l’annullamento degli atti di ripiano presuppone un interesse concreto e attuale alla caducazione dei provvedimenti impugnati; tale interesse, in virtù della condotta fattuale descritta dalla difesa, è venuto meno.

Non si verte, pertanto, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, che presuppone l’abbandono della pretesa per fatti sopravvenuti incompatibili con la domanda e richiede una valutazione sulla soccombenza virtuale. La fattispecie integra piuttosto una improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse, ritenuto dal Collegio sulla base delle dichiarazioni verbalizzate.

La pronuncia si fonda esclusivamente sul riscontro processuale dell’avvenuto pagamento e della dichiarazione della difesa, senza alcun esame del merito delle numerose censure articolate con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti. Il Tribunale accerta dunque che la parte ha soddisfatto la pretesa azionata, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione.

Quanto alle spese, la definizione in rito della controversia giustifica integralmente la loro compensazione tra le parti. La decisione è assunta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., che consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e ordinata l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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