Occupazione di suolo pubblico riservata agli esercizi di somministrazione assistita (TAR Sardegna n. 129 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È rimessa alla discrezionalità amministrativa del Comune la scelta di limitare la concessione di occupazione di suolo pubblico ai soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito. Tale limitazione non presenta, in sede di cognizione sommaria propria della fase cautelare, profili di manifesta irragionevolezza quando sia sorretta da esigenze di tutela del decoro urbano, dell’igiene, della gestione dei rifiuti e della corretta fruizione degli spazi pubblici, soprattutto in contesti caratterizzati da alta pressione turistica. L’esclusione degli esercizi artigianali e di vicinato che consentono il consumo immediato dei prodotti in loco, senza servizio assistito, non integra quindi, allo stato degli atti, un vizio tale da giustificare la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Una impresa individuale, qualificata come esercizio artigianale/commerciale di vicinato, ha chiesto l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico in forma permanente per l’anno 2026, relativamente a un’unità immobiliare in Piazza della Mercede n. 5, in Alghero. Il Servizio attività produttive del Comune ha reso un parere negativo non superabile, nell’ambito del procedimento SUAPE, negando l’accesso alla concessione. L’Avviso Pubblico per l’annualità 2026 e il Regolamento comunale riservavano, infatti, tale possibilità ai soli titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione degli altri esercizi commerciali e artigianali.
La ricorrente ha impugnato il parere negativo, l’Avviso e il Regolamento, nella parte in cui escludono in via generalizzata le attività artigianali e di vicinato che svolgono di fatto la medesima funzione di consumo immediato in loco. Con motivi aggiunti, ha altresì impugnato il provvedimento unico del Dirigente del SUAPE che ha definitivamente negato l’autorizzazione richiesta, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che non è controversa la qualificazione dell’attività della ricorrente quale esercizio artigianale/commerciale di vicinato. Ha quindi verificato che l’Avviso Pubblico 2026 e il Regolamento comunale riservano l’accesso alla concessione di suolo pubblico ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione degli altri esercizi.
La questione centrale riguarda la legittimità di questa scelta restrittiva. Il Collegio ha ritenuto che la decisione dell’Amministrazione di limitare l’occupazione di una risorsa pubblica scarsa ai soli esercizi di somministrazione assistita non presenti profili di manifesta irragionevolezza. La scelta è stata considerata sorretta da adeguate motivazioni, riconducibili a esigenze di tutela del decoro urbano, dell’igiene, della gestione dei rifiuti e della fruizione degli spazi pubblici.
Il Tribunale ha dato particolare rilievo al contesto in cui la decisione è maturata, ossia un’area ad alta pressione turistica come quella del centro storico di Alghero. In tale contesto, la limitazione a una determinata categoria di esercizi è apparsa funzionale a garantire un uso ordinato e compatibile degli spazi pubblici, nonché a preservare le esigenze di decoro e igiene.
All’esito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, non emergendo allo stato un fumus boni iuris tale da giustificare la sospensione dei provvedimenti. Ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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