Inagibilità per rischio incendi valida anche per le unità abitative del complesso (TAR Abruzzo n. 322 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco dichiara l’inagibilità dell’intero complesso edilizio, comprensivo delle unità abitative in proprietà esclusiva, è legittima quando la struttura presenti una continuità spaziale e strutturale tale da esporre tutte le unità al pericolo di incendio, pur essendo il sopralluogo di verifica stato limitato alla sola struttura alberghiera. L’accertata difformità dalla normativa antincendio di una porzione del complesso, collegata alle altre tramite spazi comuni, giustifica la misura atipica anche per le unità non oggetto di verifica. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto quando l’interessato non deduca quali argomenti avrebbe potuto allegare e l’amministrazione dimostri l’irrilevanza dell’apporto partecipativo. La mancata indicazione di un termine finale nella misura non ne determina l’indeterminatezza, essendo la cessazione degli effetti rimessa all’iniziativa dei proprietari di ripristinare le condizioni di sicurezza.
Il Fatto
Un gruppo di proprietari di appartamenti inseriti in un supercondominio, comprensivo di una struttura alberghiera, impugnava l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva dichiarato l’inagibilità del fabbricato alberghiero fino al ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio. Il provvedimento faceva seguito a un sopralluogo dei NAS, che aveva accertato la difformità dell’intero complesso dalla normativa di prevenzione incendi.
I ricorrenti lamentavano la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza di verifiche sui singoli appartamenti e l’insussistenza dei presupposti di urgenza per l’adozione del potere di ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione delle garanzie partecipative, richiamando l’art. 21-octies della legge n. 241/1990. L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’invalidità del provvedimento quando l’amministrazione dimostri che il suo contenuto non sarebbe comunque mutato; tale prova è agevolata quando il ricorrente non indichi specificamente quali elementi avrebbe potuto addurre. Nella specie, la censura era rimasta generica e priva di allegazioni che avrebbero potuto condurre a un esito differente.
Quanto al merito, il Tribunale ha accertato l’unità strutturale del complesso: la documentazione versata in atti, inclusa l’istanza di autotutela dei ricorrenti, confermava la configurazione a supercondominio e la promiscuità degli spazi tra residenze e struttura ricettiva. La difformità dalla normativa antincendio, accertata sin dal 2017, esponeva a pericolo tutte le unità immobiliari, collegate da spazi comuni. La circostanza che il sopralluogo fosse stato limitato alla sola struttura alberghiera era pertanto dirimente: il pericolo per gli appartamenti derivava proprio dalla loro contiguità con l’area non conforme.
I giudici hanno escluso la violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ritenendo sussistente il presupposto del pericolo attuale e immanente, non fronteggiabile con gli ordinari poteri di sospensione dell’attività già esercitati dai Vigili del Fuoco. L’ordinanza si configura quale misura atipica rispetto alla dichiarazione di inagibilità ordinaria, ma comunque legittima per la tutela dell’incolumità pubblica. È stata infine disattesa la doglianza relativa all’indeterminatezza del termine di efficacia, essendo la cessazione dello stato di inagibilità subordinata all’iniziativa dei proprietari di adeguare il complesso alle prescrizioni di sicurezza.
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Nota della Redazione
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