Accesso agli atti e prassi amministrativa non trasfusa in documento (TAR Lazio n. 1234 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prassi amministrativa è la condotta uniforme degli uffici, osservata perché ritenuta opportuna ma non doverosa, e non costituisce fonte del diritto. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, l’accesso presuppone l’esistenza di un documento amministrativo materialmente detenuto dalla pubblica amministrazione. Non è quindi ostensibile una prassi che non si sia mai tradotta in un atto o in una circolare. Nel giudizio ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. la domanda di accesso è inoltre inammissibile se il documento richiesto non era oggetto dell’istanza proposta all’amministrazione, mancando una determinazione a monte, anche nella forma del silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore di giustizia, aveva chiesto l’annullamento del rigetto dell’istanza di accesso agli atti posti a base del provvedimento con cui la Commissione centrale aveva revocato il beneficio della capitalizzazione. Il provvedimento era stato adottato il 7.2.2024.

Con l’istanza del 25.2.2024, notificata il 27.3.2024, il ricorrente aveva chiesto, tra l’altro, la nota del 19.12.2023 del Servizio Centrale di Protezione e la prassi normativa in tema di protezione dei collaboratori di giustizia. Con motivi aggiunti aveva reiterato la domanda sulla prassi e chiesto anche il verbale illustrativo della collaborazione del 5.10.2016.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare la portata della domanda, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., prospettando una parziale inammissibilità e una parziale improcedibilità.

Quanto al verbale del 5.10.2016, la domanda è stata dichiarata inammissibile. Quel documento non era oggetto dell’istanza di accesso rivolta all’amministrazione. Il giudizio ex art. 116 cod. proc. amm. presuppone una determinazione a monte dell’amministrazione, anche tacita, che nella specie mancava del tutto.

La domanda iniziale è stata invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto alla nota del 19.12.2023, poiché l’amministrazione l’aveva depositata in giudizio il 16.7.2024, rendendola nota al ricorrente.

Sul residuo, relativo alla prassi richiamata nel verbale della Commissione del 7.2.2024, il ricorso è stato respinto. Il Tribunale ha ricostruito la nozione di prassi amministrativa: condotta uniforme degli uffici, frutto di standardizzazione, osservata perché ritenuta la più adatta, ma priva dei caratteri della doverosità e dell’obbligatorietà. Essa non è fonte del diritto amministrativo e non si concretizza necessariamente in un documento.

L’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 definisce il documento amministrativo come ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. L’accesso, ha precisato il Collegio, presuppone un atto materiale: non è ammesso un controllo generalizzato sull’attività amministrativa e l’oggetto deve essere un documento già in possesso della p.a., non l’elaborazione o la raccolta di dati. Nel caso di specie non risultava che la prassi si fosse mai tradotta in un documento o in una circolare, né dal verbale della Commissione né dalle difese dell’amministrazione. L’istanza è stata quindi rigettata, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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