Improcedibilità per dichiarata carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1769 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in forza del principio dispositivo in senso ampio, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In difetto di repliche o diverse richieste delle controparti, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, ubicato nel territorio di più Comuni. Per concludere il procedimento di cessione di suolo trazzerale aveva presentato apposita istanza all’amministrazione regionale, rimasta inesitata, e aveva chiesto al Comune il certificato di destinazione urbanistica, ove ritenuto necessario.
La società ha quindi proposto ricorso per accertare l’illegittimità dell’inerzia delle amministrazioni e per ottenerne la condanna a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Costituitasi l’amministrazione regionale, questa ha chiesto la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta emanazione del provvedimento di sdemanializzazione. Successivamente la ricorrente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta una questione di ordine prettamente processuale, che attiene ai poteri del giudice amministrativo di fronte alla sopravvenuta caducazione dell’interesse della parte ricorrente. La vicenda, nata come giudizio sull’inerzia dell’amministrazione, si definisce infatti per una ragione sopravvenuta, dichiarata dalla stessa parte che aveva introdotto il giudizio.
Il Collegio richiama il principio, qualificato come jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui, quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio. Egli non può nemmeno sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il fondamento della regola è individuato nel principio dispositivo in senso ampio, che governa il processo amministrativo in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice.
A sostegno dell’orientamento il Tribunale richiama il precedente del Cons. Stato, sez. IV, n. 6612 del 2023, insieme alla giurisprudenza ivi citata. Ne deriva, sul piano delle conseguenze processuali, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti costituite, in considerazione del complessivo andamento della vicenda e della definizione del giudizio avvenuta in rito. Nei confronti del Comune intimato, rimasto non costituito, il Tribunale stabilisce che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Nota della Redazione
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