Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sicilia n. 1771 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 vanno inclusi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in favore del personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei aumenti periodici ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di fine rapporto. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare del Ministero dell’interno, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e almeno trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuti, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, i sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’INPS, già destinatario di una diffida via PEC, si è costituito con memoria di mera forma, contestando in particolare la natura decadenziale del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso richiamando gli arresti consolidati sul tema, compendiati in diverse pronunce della stessa sezione e di altre sezioni del TAR Sicilia. La questione centrale riguarda l’applicabilità del beneficio a chi sia stato collocato a riposo con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. Tale disposizione opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, con riguardo proprio all’attribuzione dei sei scatti dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Un ulteriore argomento si trae dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., che, riferendosi a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare, stabilisce che continua ad applicarsi l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. Il Codice dell’ordinamento militare si è limitato a non innovare il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto.
Quanto al termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, il giudice amministrativo d’appello ha chiarito che esso non ha natura decadenziale, ma rappresenta un onere per l’interessato, funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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