Verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a. su conformità dell’attività all’AUA (TAR Abruzzo n. 31 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 66 cod. proc. amm. attribuisce al giudice amministrativo il potere di disporre la verificazione quando, per la decisione della controversia, occorra accertare fatti complessi che implicano valutazioni tecniche, non agevolmente risolvibili sulla base della sola documentazione versata in atti. La scelta dell’organismo verificatore deve ricadere su soggetto di idonea professionalità, in posizione di terzietà rispetto alle parti e all’oggetto del contendere. Il provvedimento che dispone l’incombente deve formulare quesiti specifici, delimitando con precisione l’oggetto dell’accertamento, e deve indicare le modalità di svolgimento, i termini di deposito della relazione e le garanzie partecipative a favore delle parti, alle quali è riconosciuto il diritto di assistere alle operazioni tramite difensori e consulenti. La verificazione, pur non sostituendosi al potere decisorio del giudice, fornisce elementi di valutazione qualificati, dotati di particolare valenza probatoria.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, proposta da alcuni soggetti, degli atti con cui era stata rilasciata l’autorizzazione unica ambientale per la modifica sostanziale di un impianto, ai sensi del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. In particolare, erano stati gravati la determinazione motivata di conclusione del procedimento del SUAP, la determina dirigenziale della Regione Abruzzo di adozione dell’AUA e il verbale della conferenza di servizi, nonché, per quanto occorrer potesse, il parere dell’ARPA. I ricorrenti avevano inoltre formulato espressa riserva di azione di condanna della Regione al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti impugnati.
Nel giudizio si erano costituite la Regione Abruzzo e l’ARPA, mentre era rimasta contumace l’Associazione degli enti locali, ed era intervenuto il soggetto titolare dell’autorizzazione, contestando le avverse deduzioni. Alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, è emersa una netta divergenza tra le parti su profili che implicano, oltre a questioni giuridiche, anche aspetti di natura squisitamente tecnica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il thema decidendum involge accertamenti fattuali complessi, non compiutamente definibili sulla scorta degli atti e dei documenti prodotti: in particolare, occorre stabilire se il tipo di attività esercitata sia conforme al titolo rilasciato e se quest’ultimo sia adeguato per il tipo di emissioni e per il trattamento. Tale accertamento non può essere demandato alla sola valutazione delle parti, risultando necessaria un’indagine tecnica condotta da un soggetto qualificato e imparziale.
Il Collegio ha quindi disposto la verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidando l’incarico al direttore del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale dell’ISPRA, in ragione della sua comprovata competenza in materia ambientale. I quesiti posti al verificatore riproducono il thema probandum, richiedendo di accertare, analizzare, illustrare e descrivere, anche con supporti grafici e fotografici, la conformità dell’attività al titolo e l’adeguatezza di quest’ultimo rispetto alle emissioni e al trattamento, con rinvio alla normativa tecnica pertinente.
Quanto alle modalità esecutive, è stato garantito il contraddittorio nelle operazioni peritali, prevedendo che le parti, i loro difensori e i consulenti tempestivamente nominati possano assistervi, previo avviso di almeno cinque giorni. La relazione di verificazione dovrà essere depositata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con carattere di chiarezza e sinteticità e con specifici riferimenti alla disciplina e alla documentazione rilevante. Il Collegio ha altresì dettato le regole tecniche per il deposito telematico della relazione, ai sensi del d.p.c.m. n. 40/2016.
L’ordinanza ha infine fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio dell’8 maggio 2026, mantenendo ferma la necessità di dirimere preventivamente gli accertamenti istruttori richiesti, e ha disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, a tutela della loro riservatezza. La scelta di demandare a un organo tecnico terzo l’accertamento dei fatti di causa costituisce applicazione del principio di effettività della tutela, consentendo al giudice di decidere sulla base di elementi oggettivi e qualificati.
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Nota della Redazione
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