Obbligo resa conto giudiziale solo per consegnatari con debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 56 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto sia stato reso da un consegnatario di beni mobili dell’ente locale titolare di un mero debito di vigilanza, che va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, che grava invece sui consegnatari con debito di custodia. Tale debito si configura solo in presenza di una gestione tipicamente di magazzino, con deposito alimentato da acquisizione in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. La mera elencazione dei beni inventariati in uso continuativo all’ufficio non integra gli estremi della gestione contabile, venendo così meno i presupposti normativi del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto reso per l’esercizio finanziario 2020 da una consegnataria di beni mobili in servizio presso il Settore Gestione Risorse Umane di un Comune. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha osservato che il conto era stato trasmesso all’ente oltre il termine previsto dalla normativa vigente e che esso risultava privo della relazione dell’Organo di controllo interno.
Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato che il conto, pur redatto su modello conforme a quello di legge, non era qualificabile come conto giudiziale, poiché la gestione ivi ricompresa non concerneva beni per i quali la consegnataria avesse un debito di custodia, bensì immobilizzazioni del Settore. La consegnataria ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’improcedibilità, qualificandosi come consegnataria per mero debito di vigilanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza. Il primo presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il secondo connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte destinate all’uso immediato.
La Corte richiama il quadro normativo di riferimento: l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dalla resa del conto, richiesta invece dagli artt. 11 e 23 per i consegnatari con debito di custodia.
Il Collegio precisa poi il criterio discretivo sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa va riferita a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta a giudizio di conto. Restano esclusi dalla resa del conto i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso di specie, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo all’ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino in conformità al modello 24. Il Collegio conclude quindi che sulla consegnataria gravasse un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi della resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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