Colpa grave da ritenzione di garza: responsabilità di tutta l’équipe operatoria (Corte dei Conti Sez. I App. n. 240 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per colpa grave da ritenzione di materiale operatorio, la dimenticanza di una pezza laparotomica nell’addome del paziente è imputabile, singulatim e quali membri dell’équipe operatoria, a tutti i sanitari intervenuti, medici e personale paramedico. Ciascuno è tenuto al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni e all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza delle attività verso il fine comune. Il principio di affidamento non è invocabile dal sanitario che non abbia osservato la regola precauzionale su cui si innesta l’altrui condotta colposa. Il controllo del campo operatorio prima della sutura e il conteggio delle garze costituiscono regole cautelari generiche preesistenti, che le raccomandazioni ministeriali e le linee guida del 2008 hanno solo dettagliato. La responsabilità si ripartisce secondo il principio di parziarietà dell’obbligazione risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha citato in giudizio due sanitari — un medico e un infermiere componenti dell’équipe operatoria — per il risarcimento del danno erariale indiretto di euro 43.788,57, oltre accessori, in favore dell’Azienda ospedaliera, dell’A.S.L. e della Regione.
Il danno derivava da un intervento su neoplasia vescicale, nel cui decorso post-operatorio si era reso necessario un secondo intervento per rimuovere una pezza laparotomica rimasta nell’addome. Gli eredi del paziente avevano ottenuto la condanna risarcitoria dell’Azienda sanitaria con sentenza del Tribunale ordinario di Torino n. 5901/2017. La Sezione territoriale, con sentenza n. 239/2022, aveva respinto la domanda per insufficiente quadro probatorio, non emergendo elementi idonei a individuare quale dei sanitari avesse concretamente determinato l’evento. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello non condivide l’impostazione del primo giudice. Sul piano probatorio, l’esame radiografico dell’addome e la CTU espletata in sede civile avevano accertato la presenza della garza e la sua collocazione; dalla cartella clinica risultavano i componenti dell’équipe intervenuti. La verifica del nesso di causalità, per la giurisprudenza contabile richiamata, va compiuta con il criterio del “più probabile che non” e, in caso di condotta omissiva, mediante giudizio controfattuale: ove il personale avesse riscontrato il sito operatorio prima della sutura o effettuato il riconteggio delle garze, l’evento non si sarebbe verificato.
Quanto all’imputazione soggettiva, la Corte richiama la giurisprudenza penale di legittimità secondo cui il chirurgo è tenuto, in ragione della posizione di garanzia sulla salute del paziente, alla mancata asportazione delle pezze e al controllo del campo operatorio, nonché al controllo del conteggio delle garze di competenza infermieristica. L’infermiere è a sua volta portatore di una posizione di garanzia e di un dovere collaborativo verso il medico. In tema di responsabilità di équipe, il principio di affidamento non opera in favore dell’agente che non abbia osservato la regola precauzionale.
La Sezione respinge l’argomento difensivo fondato sull’assenza, all’epoca dei fatti, delle linee guida OMS del 2008 e delle raccomandazioni ministeriali. Le omissioni contestate integrano violazione di regole cautelari di carattere generale, da sempre incombenti sul personale sanitario, che le raccomandazioni successive hanno solo articolato in dettaglio. La sentenza di primo grado va dunque riformata, con affermazione della responsabilità del medico e dell’infermiere.
Quanto alla ripartizione, in ossequio al principio di parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, la Corte pone a carico di ciascun medico il 35% del danno, pari a euro 15.325,00, e a carico dell’infermiere il 30%, pari a euro 13.136,00. Non sussistono gli estremi per il potere riduttivo dell’addebito, avuto riguardo alla notevole gravità dell’accaduto. Sono riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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