Ottemperanza al giudicato e astreinte: esclusa la sanzione per la P.A. (TAR Lazio n. 602 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, assegna un termine per l’esecuzione e individua il commissario ad acta sostitutivo. La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non e’ automatica: la sua applicazione presuppone che non sussistano ragioni ostative e non risulti manifestamente iniqua. La gran mole di contenziosi analoghi e le note difficolta’ della finanza pubblica integrano una ragione ostativa che, per equita’ sostanziale, giustifica il rigetto della domanda di astreinte.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico di euro 500,00 annui per le finalita’ e con le modalita’ di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015 n. 107, mediante attivazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per cinque anni scolastici, oltre accessori e spese.

Il titolo giudiziale, pubblicato il 25 ottobre 2024, era stato notificato all’amministrazione e non impugnato. La ricorrente ne ha dedotto il passaggio in giudicato e ha agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo anche la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. L’amministrazione si e’ costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la ritualita’ dell’introduzione del giudizio e l’attualita’ dell’inadempimento. L’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto in forza del provvedimento giurisdizionale ne’ ha dedotto elementi ostativi all’esecuzione.

Su questa premessa il Tribunale ha accolto il ricorso e ha fissato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per il compimento degli incombenti esecutivi. Ha inoltre disposto che, spirato inutilmente tale termine, provveda entro i successivi sessanta giorni un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con compenso liquidato sin d’ora e posto a carico dell’amministrazione.

La parte piu’ significativa riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice, in caso di accoglimento del ricorso, di fissare su richiesta di parte la somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che cio’ sia manifestamente iniquo e sempre che non sussistano altre ragioni ostative.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto che, per ragioni di equita’ sostanziale, la sanzione da ritardo non sia applicabile anche all’obbligazione posta a carico dell’amministrazione. La decisione si fonda su due elementi: la gran mole di contenziosi analoghi, tutti conclusi con condanne del medesimo Ministero, e le note difficolta’ della finanza pubblica. Ne e’ derivato il rigetto della domanda di astreinte, mentre le spese del giudizio sono state liquidate seguendo la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *