Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Lazio n. 1872 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, a seguito di dichiarazione della parte ricorrente, risulti venuto meno ogni interesse a una definizione nel merito della controversia. La dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. non preclude al giudice di porre le spese di lite a carico della parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Tale principio consente di valutare, ai soli fini delle spese, i profili di inammissibilità del gravame già rilevati in corso di causa. La condanna alle spese opera quindi anche in assenza di una pronuncia di merito.

Il Fatto

Le parti ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura selettiva per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze su posti di sostegno, per l’anno scolastico 2021/2022. Oggetto del gravame, tra gli altri, il Decreto Ministro dell’Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021, il Decreto Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, la Circolare Min. Istruzione 6 agosto 2021 prot. n. 25089 e la nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell’Università e della ricerca. Le ricorrenti, in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero e in corso di riconoscimento, hanno chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza.

L’Amministrazione si è costituita per resistere. Con ordinanza n. 14599 del 22 luglio 2025 il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di inammissibilità del ricorso, dubitando della sussistenza dell’interesse originario: il ricorso risulta notificato in data successiva alla decorrenza dei contratti di supplenza stipulati dalle ricorrenti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che, in data 14 gennaio 2026, le parti ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa. La questione di inammissibilità, già sollevata d’ufficio con la precedente ordinanza, non viene quindi esaminata nel merito.

Il Tribunale applica l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Dal contenuto della dichiarazione depositata emerge che non sussiste più alcun interesse a una definizione nel merito della controversia. La sopravvenienza sopravvenuta priva il giudizio del suo oggetto.

Sul governo delle spese il Collegio richiama il principio della soccombenza virtuale. Poiché la declaratoria di improcedibilità non è assimilabile a un accoglimento, le spese di lite vengono poste a carico delle parti ricorrenti.

La decisione sulle spese si fonda sui profili di inammissibilità del gravame già rilevati con l’ordinanza n. 14599 del 22 luglio 2025. Il Collegio liquida complessivi € 1.500,00, oltre accessori, a titolo di rimborso in favore del Ministero resistente. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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