Occultamento doloso del danno da omessa comunicazione di precedente penale ostativo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 91 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione all’ente erogatore, da parte del richiedente, di una condanna definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. integra occultamento doloso del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, anche quando si estrinsechi in una condotta omissiva che violi un obbligo di comunicazione previsto dalla legge. In tale ipotesi, il termine di prescrizione dell’azione erariale decorre, in deroga alla regola generale, dalla data della scoperta del fatto dannoso, coincidente con la conclusione degli accertamenti della polizia giudiziaria. La mancata verifica da parte dell’amministrazione non esclude la responsabilità del dichiarante, gravato dal principio di autoresponsabilità, né attenua il dolo eventuale ravvisabile nella reiterata attestazione mendace dell’assenza di cause ostative.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio il legale rappresentante e socio amministratore di un’azienda agricola, nonché la società stessa, per sentirli condannare alla restituzione di contributi agricoli comunitari indebitamente percepiti. A seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, è emerso che il convenuto, già destinatario nel 1996 di sentenza irrevocabile di condanna per sequestro di persona a scopo di estorsione, aveva presentato domande di aiuto e domande uniche di pagamento senza dichiarare la causa ostativa prevista dall’art. 67, commi 1 e 8, d.lgs. n. 159/2011.
La difesa del convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione per le erogazioni relative agli anni 2018-2019, escludendo la sussistenza di un occultamento doloso e contestando la configurabilità del dolo, essendo al più rimproverabile una superficiale lettura delle formule dichiarative. L’azienda agricola, rimasta contumace, è stata dichiarata tale dal Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione, richiamando la regola generale dell’art. 2935 c.c. e la sua declinazione nell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come novellato dalla l. n. 1/2026. La prescrizione decorre dal verificarsi del fatto dannoso, ma fa eccezione l’ipotesi di occultamento doloso, realizzabile anche mediante una condotta omissiva che contravvenga a obblighi di comunicazione. Nel caso di specie, l’omessa rivelazione della condanna ostativa ha determinato l’esito favorevole del procedimento di erogazione e ha inciso sulla conoscibilità della situazione effettiva, non rilevabile ictu oculi dall’ente.
La Corte ha quindi affermato che la domanda è fondata. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. determina una condizione di incapacità giuridica ostativa all’accesso ai contributi pubblici, senza limiti temporali, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale citata. La consapevolezza della condanna, la reiterata attestazione dell’assenza di cause di divieto e la dichiarazione di conoscenza della normativa configurano il dolo eventuale, non potendo la responsabilità essere esclusa o attenuata dalla previsione di attività di vigilanza in capo all’ente erogatore.
La Corte ha infine escluso l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, stante la configurazione dolosa della condotta, e ha condannato i convenuti in solido alla rifusione integrale delle somme indebitamente percepite.
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Nota della Redazione
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