Tardivo deposito del ricorso per cassazione e improcedibilità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 6777 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito del ricorso per cassazione oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., ne determina l’improcedibilità. Il termine è perentorio e non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. L’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente. Resta salva la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., ove il mancato tempestivo deposito dipenda da causa non imputabile al ricorrente, evenienza che va allegata e provata.
Il Fatto
Un comproprietario di un fondo agricolo agiva in giudizio per far accertare la violazione della distanza legale dal confine, lamentando la costruzione di un fabbricato sul terreno del vicino a meno di dieci metri dalla propria parete finestrata, in contrasto con l’art. 873 cod. civ. come integrato dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. comunale. Chiedeva la riduzione in pristino mediante demolizione o arretramento del manufatto e il risarcimento del danno.
Il convenuto eccepiva la non contiguità dei fondi, per l’interposizione di un’area di proprietà di terzi. Il Tribunale accoglieva entrambe le domande e la Corte d’Appello confermava la pronuncia. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, che il ricorso è improcedibile. Il gravame era stato notificato a mezzo pec in data 27.12.2019, mentre il deposito e l’iscrizione a ruolo sono avvenuti solo il 20.1.2020, ben oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione stabilito dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.
Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso dopo la scadenza del ventesimo giorno comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente. Resta salva la possibilità di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., ove il ritardo dipenda da causa non imputabile al ricorrente, nella specie neppure allegata.
Il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. è perentorio e ad esso non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. A sostegno la Corte richiama Cass. n. 29889 del 2022, Cass. n. 22092 del 2019 e Cass. n. 25453 del 2017.
Quanto al profilo convenzionale, la Corte osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una decisione sulla procedibilità del ricorso nella fase iniziale, resa mediante procedura accelerata, non costituisce un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza del diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione. Il principio, affermato con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro il termine di venti giorni, è estensibile, per la sua portata generale, anche all’improcedibilità per tardivo deposito del ricorso.
La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, dandosi atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.