Improcedibile il ricorso se viene meno l’interesse anche sulle norme tecniche (Cons. Stato n. 6165 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione che deve permanere fino al passaggio in decisione della causa. Quando l’impugnazione di una disposizione delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico è proposta in via meramente strumentale rispetto all’annullamento del provvedimento applicativo, il venir meno dell’interesse su quest’ultimo travolge anche la domanda caducatoria della norma. Il giudice di primo grado, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse sul diniego, deve dichiarare improcedibile l’intero ricorso e non può pronunciare l’annullamento della disposizione pianificatoria in difetto di un interesse concreto e attuale.
Il Fatto
La società ricorrente presenta un’istanza di procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico nel territorio di un Comune. Il Comune adotta un provvedimento di diniego, motivato dal fatto che l’intervento ricade su un’area classificata dal piano urbanistico comunale tra le aree agricole produttive, dove le norme tecniche di attuazione vietano l’installazione di impianti fotovoltaici salvo che in copertura di edifici o serre autorizzate.
La società impugna davanti al TAR il diniego e, unitamente a esso, l’art. 33, comma 6, delle NTA del piano. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso quanto al diniego, per sopravvenienza di una nuova determinazione comunale confermativa, ma accoglie il gravame sull’annullamento della disposizione pianificatoria, ritenendo che l’individuazione delle aree non idonee spetti alla Regione e non al Comune. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo d’appello, che ritiene assorbente, incentrato sulla violazione degli artt. 35 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.. Secondo il Comune, la sopravvenuta determinazione confermativa avrebbe dovuto travolgere non solo l’impugnazione del diniego, ma anche quella della norma tecnica.
Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza secondo cui la facoltà di agire non spetta indistintamente a chi potrebbe ricavare vantaggi eventuali e incerti dall’accoglimento della domanda. L’interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto, e deve permanere per tutto il giudizio. Non è tutelabile un interesse meramente ipotetico o che richieda, per realizzarsi, il passaggio attraverso una pluralità di fasi nella disponibilità dell’Amministrazione.
La Corte ricostruisce il modo in cui la domanda era stata costruita. La società aveva impugnato la disposizione delle NTA a seguito dell’adozione del provvedimento negativo, proprio perché quel provvedimento ne aveva fatto applicazione. Nella stessa prospettazione della parte, l’interesse all’annullamento della norma era posto in stretta correlazione con l’interesse a ottenere l’eliminazione del diniego.
Da qui la conclusione. Una volta rilevata la sopravvenuta carenza di interesse a rimuovere il diniego, il giudice di primo grado avrebbe dovuto constatare il venir meno della medesima condizione dell’azione anche rispetto all’impugnazione della norma tecnica, contestata in via soltanto strumentale. La sentenza appellata ha invece omesso di rilevare l’improcedibilità dell’intero gravame, pronunciando un annullamento in difetto di un interesse concreto e attuale.
L’appello è pertanto accolto. In riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è dichiarato improcedibile nella sua integralità e le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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