Dichiarazione di non interesse e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1126 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, integra un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve pertanto conformarsi alla dichiarazione resa, con conseguente possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del processo.
Il Fatto
Un’associazione di albergatori e alcune società operanti nel settore ricettivo hanno impugnato dinanzi al TAR Puglia la deliberazione comunale recante l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2021, unitamente al relativo regolamento e al Piano Economico Finanziario. Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati, nei limiti del proprio interesse. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la parte ricorrente, con dichiarazione depositata in data 25 maggio 2026, ha rappresentato di aver stipulato con il Comune una transazione che ha composto in via stragiudiziale la questione sottesa al gravame, manifestando la sopravvenuta assenza di volontà di coltivare il ricorso.
La sentenza richiama il principio, definito jus receptum nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione preclude al giudice ogni valutazione nel merito. Il Collegio non può infatti procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso. A sostegno di tale orientamento vengono citate Cons. Stato, Sez. VII, n. 6918 del 2024 e Cons. Stato, Sez. II, n. 6379 del 2024.
In applicazione del richiamato principio dispositivo in senso ampio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito del processo.
Nota della Redazione
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