Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del Docente (TAR Sicilia n. 971 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notifica della sentenza di ottemperanza. Il compenso del commissario non è ulteriormente dovuto in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato e depositato il 12 settembre 2025, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 531/2025 del 10.04.2025. Con quella pronuncia il giudice ordinario le aveva riconosciuto il pagamento di € 1.500 a titolo di bonus Carta del Docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza adempiere. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale del 13 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria in data 4 settembre 2025.
Il Tribunale ha poi esaminato gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 10 aprile 2025.
Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito. Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata in un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso ogni ulteriore emolumento in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stato applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
È stata infine accolta la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo ovvero in quello di efficacia della nomina del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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