Il termine per la sanzione demolitoria non si interrompe col processo (TAR Liguria n. 722 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effetto ablativo dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, si produce automaticamente per effetto della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione nel termine di legge. Il formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza ha natura dichiarativa ed è atto dovuto, privo di contenuto discrezionale. La proposizione del ricorso giurisdizionale e la pronuncia di rigetto, ancorché intervenuta dopo la sospensione cautelare, non impediscono il perfezionamento dell’effetto acquisitivo, che si verifica alla scadenza del termine, computato secondo l’indirizzo più favorevole al privato. Le demolizioni eseguite dopo il perfezionamento dell’acquisizione sono irrilevanti. Le prove documentali sopravvenute circa la legittimità dei manufatti non possono essere fatte valere avverso l’atto di acquisizione, ma solo in sede di revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
Il titolare di un fondo in area comunale impugnava la nota con cui l’Amministrazione accertava l’inottemperanza all’ordinanza di rimessione in pristino, dichiarando l’acquisizione gratuita dell’area per una superficie di 600 mq. L’ingiunzione demolitoria, emessa nel 2021, era stata sospesa in via cautelare dal TAR, ma il ricorso era stato rigettato nel merito, con conferma in appello. Dopo la decisione del Consiglio di Stato, l’interessato aveva avviato i lavori di demolizione, deducendo anche la risalenza dei manufatti ad epoca anteriore alla legge ponte e chiedendo il rinvio dell’udienza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha inquadrato la fattispecie nell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ricordando che l’effetto ablativo si produce automaticamente per effetto della mancata ottemperanza all’ordine di ripristino nel termine di 90 giorni. L’atto di accertamento dell’inottemperanza è stato qualificato come atto dovuto e dichiarativo, subordinato esclusivamente alla verifica dell’inottemperanza e del decorso del termine, senza margini di discrezionalità.
La sentenza ha poi esaminato la questione, rimessa all’Adunanza Plenaria, degli effetti del giudizio sul decorso del termine, distinguendo tra tesi della interruzione e tesi della sospensione. Nel caso concreto, ha applicato l’indirizzo più favorevole al privato, computando il termine dalla conclusione del giudizio di primo grado e riconoscendo un termine ulteriore concesso dall’Amministrazione. In ogni caso, l’acquisizione si è perfezionata con la scadenza di tale spatium temporis.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’irrilevanza delle demolizioni iniziate nelle more del giudizio, essendo la fattispecie acquisitiva già perfezionata, e ha distinto il caso dal precedente invocato dal ricorrente, in cui l’ottemperanza era avvenuta prima dell’atto di acquisizione. Quanto alle nuove prove documentali, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza ai fini dell’annullamento dell’atto, ritenendole esperibili solo mediante revocazione straordinaria avverso la sentenza di appello passata in giudicato, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.