Sanatoria paesaggistica esclusa per opere che creano nuovi volumi (TAR Campania n. 8189 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria paesaggistica postuma disciplinata dall’art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004 è ammessa soltanto per gli abusi di minima entità, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi né aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di vincolo paesaggistico, la regola generale dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 vieta il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria successiva alla realizzazione degli interventi. La valutazione di compatibilità richiede comunque un accertamento in concreto della portata delle opere, ma il diniego è legittimo quando gli interventi, per tipologia e impatto, superino la soglia dell’abuso di lieve entità.

Il Fatto

Il ricorrente ha realizzato, su un immobile di sua proprietà, alcuni interventi edilizi in assenza del titolo: l’ampliamento di un garage, la copertura del terrazzo sovrastante e la posa di piccole coperture in legno sulle scale esterne. Per queste opere ha presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Dopo i pareri negativi della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza, il Comune ha respinto l’istanza. Il diniego si fonda sull’insussistenza dei presupposti del comma 4 dell’art. 167, perché le opere avrebbero creato nuovi volumi e superfici utili, non suscettibili di sanatoria. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania per violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 stabilisce che non può essere rilasciata la sanatoria paesaggistica per le opere che creino nuovi volumi in zona vincolata. La regola generale dell’art. 146 vieta l’autorizzazione postuma successiva alla realizzazione degli interventi di trasformazione. La previsione eccettuativa dei commi 4 e 5 consente l’autorizzazione postuma solo per interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati.

Il TAR richiama la giurisprudenza costituzionale sulla ratio dei vincoli paesaggistici generalizzati: l’integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori e va salvaguardato nella sua interezza (Corte costituzionale, sentenze n. 56 del 2016, n. 247 del 1997, n. 67 del 1992 e n. 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e n. 431 del 1991). Da qui la conferma che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, non possono più essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria per opere realizzate in assenza o in difformità dell’autorizzazione.

Il Collegio precisa poi la portata dell’eccezione. Il legislatore ha inteso escludere la possibilità generalizzata di rilascio ex post dell’autorizzazione, consentendo la valutazione soltanto per abusi di minima entità. Resta ferma, in caso di accesso alla procedura, la necessità di valutare in concreto l’effettiva compatibilità paesaggistica dell’opera, con l’irrogazione in ogni caso della sanzione prevista (TAR Campania, VI, 22 maggio 2020, n. 1939).

Applicando tali principi al caso, il TAR ritiene infondate le censure di violazione di legge e difetto di istruttoria. Gli interventi non possono considerarsi di lieve entità: il garage è stato ampliato mediante modifica dell’inclinazione di accesso, con conseguente modifica della volumetria originaria e impatto visivo anche all’esterno; il terrazzo è stato trasformato con un porticato a due varchi; la rampa di scale è stata coperta. La portata delle opere giustifica dunque il richiamo al comma 4 dell’art. 167 e il parere negativo presupposto al diniego.

Il ricorso è respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Ministero intimato; nulla nei confronti del Comune, non costituitosi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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