Somministrazione a termine: la decadenza non preclude l’accertamento della frode (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19153 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di somministrazione di lavoro a termine, la decadenza dall’impugnativa dei singoli contratti, prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010 e dall’art. 39 d.lgs. n. 81/2015, non preclude al giudice l’accertamento della frode alla legge. Il giudicato sulla decadenza relativa ai contratti precedenti non impedisce di valutare la vicenda contrattuale nel suo complesso quale antecedente storico della sequenza di rapporti. Il giudice deve verificare, in via incidentale, se la reiterazione delle missioni del medesimo lavoratore presso lo stesso utilizzatore abbia superato il limite di una durata ragionevolmente temporanea, realizzando una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE e degli artt. 1344 e 1418 cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività come autista di autobus in favore di una società di trasporti, in forza di circa ottocento contratti di somministrazione a termine e relative proroghe, nel periodo compreso tra il 2008 e il 2018. Egli aveva chiesto al giudice di accertare la natura fraudolenta di tali contratti, o in subordine la loro nullità per difetto di forma scritta, e di dichiarare il diritto alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010. La Corte d’appello di Catania aveva rigettato l’impugnazione, richiamando una propria precedente decisione relativa a fattispecie analoga e giudicando assorbiti gli altri motivi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondata la censura. Il motivo denunciava la violazione della Direttiva 2008/104/CE, degli artt. 1344, 1418, 1421 e 1422 cod. civ., dell’art. 32 legge n. 183/2010 e dell’art. 38 d.lgs. n. 81/2015, lamentando che la Corte territoriale aveva esteso la decadenza anche alla domanda di accertamento della somministrazione in frode alla legge.

Il Collegio ha osservato che la Corte distrettuale si era richiamata a una propria sentenza, relativa a caso analogo, che era stata successivamente cassata con rinvio da questa stessa Corte. Nella motivazione di quella decisione si era affermato che il giudicato sull’intervenuta decadenza dai contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione: la vicenda contrattuale, pur non potendo fondare un’azione diretta verso l’utilizzatore, può rilevare come antecedente storico di una sequenza di rapporti, valutabile in via incidentale.

La Corte ha ricordato che missioni successive assegnate al medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l’essenza della Direttiva, specie quando l’utilizzatore non fornisca alcuna spiegazione del ricorso a tale successione di contratti. Spetta al giudice nazionale verificare se una disposizione della direttiva venga aggirata, anche quando sia maturata la decadenza.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, la Corte l’ha disattesa: il quinto motivo d’appello conteneva un preciso riferimento a una sentenza della Corte di Giustizia UE relativa all’art. 5, paragrafo 5, Direttiva 2008/104/CE, sicché nessuna questione nuova era stata introdotta in sede di legittimità.

La Corte ha infine respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, rilevando che le questioni prospettate non erano nuove e che sussisteva l’esonero dal dovere di rinvio per essere già stata data l’interpretazione necessaria (c.d. acte éclairé). Il ricorso è stato perciò accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Catania, in differente composizione, perché verifichi se il reiterato invio del lavoratore mediante missioni integri un abusivo ricorso alla somministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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