Accertamento della ratifica quale presupposto di applicabilità della Convenzione di Montreal (Cass. civ. Sez. 3 n. 15562 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge applicabile al trasporto aereo internazionale, tanto ai fini della giurisdizione quanto ai fini della disciplina di merito, va individuata sulla base della convenzione internazionale vigente tra gli Stati interessati al momento della verificazione dell’evento dannoso. La Convenzione di Montreal del 1999 non può trovare applicazione quando il vettore appartenga a uno Stato che, al momento del fatto, non ne abbia ancora effettuato la ratifica; il relativo accertamento costituisce presupposto imprescindibile e non può essere surrogato da un criterio meramente territoriale basato sulle località di partenza e di arrivo del volo. In difetto di ratifica, trova applicazione la Convenzione di Varsavia del 1929, nel testo modificato dal Protocollo dell’Aja del 1955, la quale regola responsabilità del vettore e massimali risarcitori — da calcolarsi in Diritti Speciali di Prelievo — ma demanda alla legge nazionale applicabile l’individuazione delle singole voci di danno risarcibile, ivi incluso il danno non patrimoniale, il cui onere probatorio resta a carico del passeggero.
Il Fatto
Il passeggero conveniva in giudizio la compagnia aerea dinanzi al Giudice di Pace di Roma, deducendo lo smarrimento del bagaglio registrato in occasione del volo del 4 agosto 2017 e chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, liquidando un importo complessivo, e il Tribunale di Roma rigettava il gravame della compagnia aerea. Avverso la sentenza d’appello, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della normativa internazionale sul trasporto aereo, per avere il giudice d’appello applicato la Convenzione di Montreal del 1999 anziché la Convenzione di Varsavia del 1929, nel testo modificato dal Protocollo dell’Aja del 1955, unica disciplina ritenuta vigente nei confronti della compagnia all’epoca dei fatti per la mancata ratifica della prima da parte della Federazione Russa.
Il motivo è fondato. La Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 13689 del 2006, secondo cui la legge applicabile deve essere individuata esclusivamente sulla base della convenzione internazionale vigente tra gli Stati interessati al momento del fatto dannoso. Il relativo accertamento della ratifica, integrando presupposto imprescindibile, non può essere omesso né surrogato da un criterio esclusivamente territoriale. La Corte ribadisce che alla compagnia aerea russa non sono applicabili né la Convenzione di Montreal né il Reg. CE n. 261/2004, con conseguente perdurante operatività del sistema Varsavia-Aja.
La Corte precisa che il sistema Varsavia-Aja detta una disciplina organica della responsabilità del vettore e dei limiti di risarcimento, con l’originaria unità di conto del franco oro Poincaré sostituita dai Diritti Speciali di Prelievo. Tuttavia, tale sistema non regola i criteri di liquidazione né individua le singole voci di danno risarcibile, demandando tali profili alla legge nazionale del vettore o a quella del giudice adito. Ne deriva che la risarcibilità del danno non patrimoniale resta subordinata ai presupposti stabiliti dall’ordinamento interno, con l’onere della prova integralmente a carico del passeggero.
All’accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo e del terzo, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà fare applicazione dei principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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