Azione pauliana su fondo patrimoniale e legittimazione del coniuge non proprietario (Cass. civ. Sez. III n. 10672 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione pauliana promossa nei confronti del fondo patrimoniale, sussiste la legittimazione passiva del coniuge non proprietario dei beni, perché egli è comunque beneficiario dei relativi frutti, salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente. La circostanza che il credito azionato trovi origine in un lodo arbitrale irrituale non esclude di per sé l’azione revocatoria, poiché ciò che rileva è l’anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, desumibile dalla data di notifica del decreto ingiuntivo. Il motivo di ricorso che introduce un criterio di collegamento tra credito e bisogni della famiglia non evincibile dal art. 2901 cod. civ. è infondato; la contestazione meramente fattuale è inammissibile.

Il Fatto

Un soggetto conveniva davanti al Tribunale i coniugi proprietari per ottenere, ex art. 2901 cod. civ., la dichiarazione di inefficacia dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale, compiuto in relazione a un credito di importo rilevante scaturito da un lodo arbitrale irrituale e dal conseguente decreto ingiuntivo. I convenuti resistevano in giudizio.

Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello rigettava il gravame proposto dai coniugi, rimasti contumaci la controparte. I coniugi proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’intimato non replicava.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura il riconoscimento della legittimazione passiva del coniuge non proprietario, invocando l’art. 168 cod. civ. e la clausola dell’atto costitutivo che riserva a una sola parte la piena proprietà di determinati immobili. La Corte richiama il proprio orientamento, secondo cui la legittimazione passiva sussiste comunque, perché il coniuge è beneficiario dei frutti dei beni, e tale indirizzo è confermato da pronunce conformi. Il motivo è quindi rigettato, restando assorbito il profilo relativo all’art. 346 cod. proc. civ. e alla posizione della parte contumace.

Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che i ricorrenti avevano svolto specifiche critiche alla motivazione del tribunale sull’anteriorità del credito. La Corte rileva che gli stessi ricorrenti ammettono la notifica del decreto ingiuntivo in epoca anteriore all’instaurazione della causa di merito e alla costituzione del fondo. Ne deriva che sussisteva piena ragione giuridica per l’azione pauliana, poiché il credito era già insorto, essendo il decreto ingiuntivo divenuto provvisoriamente esecutivo. Il motivo è disatteso.

Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. sotto il profilo dell’elemento soggettivo e della prova della scientia damni. La Corte osserva che la prima parte della censura è di carattere fattuale, e quindi inammissibile. Quanto alla tesi secondo cui l’azione revocatoria non potrebbe investire il fondo patrimoniale in assenza di un credito contratto per i bisogni della famiglia, essa introduce un criterio novum, non evincibile dal dettato generale dell’art. 2901 cod. civ., e risulta pertanto infondata.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell’intimato, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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