Improcedibile il ricorso se manca il deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 10853 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa senza la relata di notifica, incorre nella improcedibilità del ricorso, perché tale omissione impedisce alla Suprema Corte la verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. Irrileva la mancata contestazione del controricorrente, il mero reperimento della copia nel fascicolo d’ufficio o la produzione della relata dalla controparte oltre il termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., comma 3. La sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 cod. proc. civ., non integra un eccessivo formalismo né viola l’art. 6 § 1 della Convenzione, avuto riguardo alla specialità del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Una società agricola, titolare di contratti di assicurazione contro gli eventi atmosferici conclusi per il tramite di un’agenzia con rappresentanza, assumeva di aver subito danni ai raccolti e di aver invano richiesto l’indennizzo, così convenendo in giudizio la compagnia assicuratrice davanti al Tribunale di Milano.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’assicuratrice al pagamento dell’importo liquido. La Corte d’appello di Milano, in riforma, accertava l’inesistenza dei contratti e condannava la società agricola e l’agenzia a rimborsare quanto corrisposto. Avverso tale decisione la società agricola proponeva ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi; resistevano con controricorsi l’agenzia e la compagnia.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi. Nel fascicolo, rileva, non risulta inserito da alcuna parte alcun documento idoneo a dimostrare quanto affermato dai ricorrenti circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata. Il ricorso stesso dichiarava di impugnare la sentenza depositata il 26.10.2021 e notificata il 17.11.2021.
Dalla violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. deriva l’improcedibilità. Il Collegio richiama Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, secondo cui l’omesso deposito della relata impedisce la verifica della tempestività dell’impugnazione. La sanzione è esclusa solo se la relata o le copie dei messaggi di spedizione e ricezione risultino comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotte dalla controparte nel termine dell’art. 370 cod. proc. civ., comma 3, ovvero acquisite nei casi di comunicazione o notificazione del provvedimento da parte della cancelleria.
Il Collegio si confronta con la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, che in analoga fattispecie ha escluso che la improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo o determini la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione. La Corte europea osserva che l’inosservanza dell’art. 369 aveva messo il giudice di legittimità nell’impossibilità di verificare l’osservanza dei termini nella fase iniziale e che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l’obiettivo di rapido svolgimento del procedimento.
Non soccorre la ricorrente il principio che esclude l’improcedibilità quando la sentenza sia stata pubblicata non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso, elaborato da Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 e conformi: nella specie la sentenza è stata pubblicata il 26/10/2021 e il ricorso notificato il 17/1/2022, oltre il termine. All’improcedibilità conseguono la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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