L’errore revocatorio ex art. 391-bis cod. proc. civ. non include la valutazione della doppia conforme (Cass. civ. Sez. 3 n. 10619 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è rimedio esperibile esclusivamente per gli errori di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e cioè per gli errori percettivi che abbiano portato a ritenere un fatto incontestato o inesistente. Non costituisce errore revocatorio la valutazione circa l’esistenza della cosiddetta doppia conforme, né l’apprezzamento sulla rilevanza o decisività di un documento o di una prova, né il giudizio di inammissibilità di una censura ex art. 366 cod. proc. civ., trattandosi di attività valutative e non di mere perceptiones. Il vizio revocatorio non è configurabile quando la decisione impugnata abbia correttamente ricostruito l’accertamento di fatto operato dai giudici di merito, senza travisarne il contenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, conducente di un motociclo rimasto gravemente leso in un incidente stradale con una vettura, vedeva rigettata la propria domanda risarcitoria nel giudizio di merito. La Corte d’appello confermava la decisione, nonostante il deposito, da parte del danneggiato, di una quietanza rilasciata dalla compagnia di assicurazioni per il ristoro dei danni al veicolo. Il successivo ricorso per cassazione veniva dichiarato inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 2646 del 2025, per la presenza di una doppia decisione conforme nel merito.
Avverso tale ordinanza, il danneggiato proponeva ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., articolato in quattro motivi, contestando alla Suprema Corte un errore di fatto nella percezione delle risultanze processuali, con particolare riguardo alla mancata considerazione della quietanza, alla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e all’accertamento della responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel scrutinare i motivi di revocazione, ne afferma la complessiva inammissibilità. Il primo motivo viene qualificato come “non motivo”, non contenendo alcuna specifica censura ma una mera esposizione delle regole generali sul giudizio di revocazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che sussista l’errore di fatto consistito nell’aver ravvisato la doppia conforme. Il deposito in appello di un documento nuovo non rende il giudizio difforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., atteso che la valutazione sulla rilevanza di quel documento era stata compiuta dai giudici di merito e la Corte di legittimità non l’aveva travisata, ma si era limitata a confermarla. L’apprezzamento circa l’esistenza della doppia conforme costituisce attività valutativa, non un giudizio di fatto, ed è pertanto insuscettibile di revocazione.
Con riferimento al terzo motivo, concernente la mancata iscrizione del consulente tecnico d’ufficio nell’albo dei periti assicurativi, la Corte rileva che la censura era stata ritenuta inammissibile ex art. 366 cod. proc. civ. e comunque non dedotta in appello. Anche in questo caso, il giudizio di inammissibilità e la valutazione sulla genericità del motivo costituiscono attività valutative non sindacabili in sede di revocazione.
Infine, in relazione al quarto motivo sulla presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ., la Corte evidenzia che il ricorrente denuncia un eventuale errore di giudizio delle corti di merito, non dell’ordinanza impugnata, la quale aveva correttamente riportato l’accertamento fattuale senza travisarlo. La mancata valorizzazione di un documento, quale il verbale per eccesso di velocità annullato, non integra un errore revocatorio, ma al più una censura di merito ormai preclusa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.