Improcedibile il ricorso se la relata non è depositata con il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31186 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale che impegna la parte ai sensi dell’autoresponsabilità e fa decorrere il termine breve di impugnazione. Ne deriva l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notificazione, ovvero le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. L’omissione non è recuperabile mediante la successiva e tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ., con conseguente improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. La sanzione è esclusa soltanto quando la relata risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Il Fatto
Una società, cessionaria di un contratto di lavoro per effetto dell’art. 2112 cod. civ., era stata condannata dal Tribunale a corrispondere al dipendente ceduto una somma a titolo di TFR, oltre accessori e spese. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame.
Proposto ricorso per cassazione con due motivi, il lavoratore resisteva con controricorso. La Consigliera delegata formulava proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando che non risultava depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata. La ricorrente depositava nei termini l’istanza di decisione con il rito camerale, allegando solo in quella occasione la relata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza richiamata nella proposta, che ha ricondotto all’art. 369 cod. proc. civ. l’onere di depositare la relata entro il termine per il deposito del ricorso. La dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e vincola la parte alle conseguenze di quanto dichiarato.
La Corte ribadisce che l’omissione non può essere sanata con la produzione successiva ex art. 372 cod. proc. civ.. Ammettere un recupero a tempo indeterminato vanificherebbe il senso del duplice adempimento richiesto dal meccanismo processuale.
Le uniche eccezioni all’improcedibilità restano quelle già individuate dalla giurisprudenza: quando la relata sia stata acquisita per impulso del controricorrente, nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., o a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, previa tempestiva istanza del ricorrente. Si tratta di limitate deroghe alla disciplina processuale, giustificate da ragioni di ordine sistematico.
Nel caso concreto l’acquisizione non è avvenuta per impulso della controparte né mediante trasmissione del fascicolo d’ufficio. La relata è stata allegata solo con l’istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ., quando il termine era ormai scaduto.
La Corte dichiara quindi improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come da dispositivo e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Trova applicazione l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., essendo il giudizio definito in conformità alla proposta, con condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di altra in favore della Cassa delle ammende. La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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