Cessione di ramo nulla e retribuzioni: la mora credendi non si applica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31185 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di nullità della cessione di ramo d’azienda, il lavoratore che chieda la ricostituzione del rapporto con il cedente ha diritto alle retribuzioni maturate per il periodo di mancato ripristino. Il rifiuto del cedente di riaccogliere la prestazione integra mora credendi ai sensi dell’art. 1206 cod. civ.: non occorre la formale offerta della prestazione, essendo sufficiente la domanda giudiziale di riammissione. Dalla retribuzione dovuta non si detrae quanto il lavoratore abbia nel frattempo percepito dal cessionario, perché l’art. 2112 cod. civ. e il divieto di interposizione di manodopera rispondono a finalità sanzionatorie. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione agli artt. 3 e 36 Cost. sono manifestamente infondate. L’interpretazione consolidata della regula iuris ha vocazione di stabilità e non può essere rimessa in discussione in assenza di elementi nuovi.
Il Fatto
Tre lavoratori, già dipendenti di una società informatica, erano transitati alle dipendenze di altra società per effetto di una cessione di ramo d’azienda che il giudice di merito ha accertato nulla. Chiesta la riammissione in servizio presso il cedente, questo non vi provvedeva. I lavoratori hanno quindi agito per il pagamento delle retribuzioni del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha rigettato il gravame della società, richiamando i propri precedenti e le pronunce di legittimità già intervenute su identica questione. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, sollevando anche questioni di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
I cinque motivi sono esaminati congiuntamente per connessione. Il nucleo della censura riguarda la pretesa che il riconoscimento della retribuzione piena violi i principi di proporzionalità e di eguaglianza, e che debba applicarsi la disciplina della mora credendi con detrazione di quanto corrisposto dal cessionario.
La Corte conferma l’orientamento consolidato, richiamando in particolare Cass. n. 24896/2025, n. 20303/2025 e n. 3505/2024, oltre alle ordinanze nn. 2396/23, 3479/23, 3480/23, 3481/23 e 4074/23. Tali precedenti — tutti formatisi sulla medesima fattispecie traslativa — escludono l’operatività dell’effetto liberatorio del pagamento effettuato dal cessionario, che le Sezioni Unite n. 2990/2018 hanno riferito ai soli casi di appalto illecito.
Sul piano processuale, la Corte ribadisce che il rifiuto del cedente di ripristinare il rapporto integra la mora del creditore ex art. 1206 cod. civ., senza necessità di una formale offerta della prestazione. La domanda giudiziale di riammissione è sufficiente a costituire in mora la società.
La Corte si sofferma infine sul valore del precedente, richiamando Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011 e Cass. SS.UU. n. 10864 del 2011: una volta enunciata con intervento nomofilattico, l’interpretazione della regula iuris ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e del 2009 (art. 360-bis c.p.c.). È da preferire l’interpretazione sulla cui base si è formata una pratica applicativa stabile.
Le questioni di costituzionalità sono dichiarate prive di fondamento, con integrale rinvio ai precedenti ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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