La competenza per le controversie contributive del professionista segue la residenza dell’assicurato, non la sede dell’ente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20059 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo, la competenza territoriale è disciplinata dall’art. 444, primo comma, cod. proc. civ., che indica quale criterio di collegamento la sola residenza dell’assicurato. Tale criterio prescinde dal ruolo processuale assunto dall’interessato, attore o convenuto, e prevale sulla diversa regola della sede dell’ufficio dell’ente previdenziale di cui al terzo comma della medesima disposizione, riservata alle controversie relative agli obblighi contributivi dei datori di lavoro. La ratio della norma è individuata nell’intento di contemperare l’interesse del lavoratore e quello dell’ente, radicando la competenza nel luogo di residenza dell’assicurato.
Il Fatto
La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Arezzo per ottenere il pagamento dei contributi obbligatori e delle sanzioni dovuti per l’anno 2021 da un geometra iscritto all’ente. Il Tribunale adito, rilevata la propria incompetenza, aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Roma, sede legale dell’ente previdenziale. A sua volta, il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza, dando luogo a un conflitto negativo risolto con regolamento d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che la distinzione tra le regole di cui ai primi due commi dell’art. 444 cod. proc. civ. è funzionale alla natura della controversia. Il criterio della residenza, di cui al primo comma, opera come canone generale per tutte le controversie previdenziali, siano esse relative a diritti o a obblighi dei lavoratori. Il criterio della sede dell’ufficio dell’ente, di cui al terzo comma, costituisce invece regola speciale applicabile esclusivamente alle controversie riguardanti gli obblighi dei datori di lavoro. Nel caso di specie, vertendosi su obblighi contributivi di un libero professionista, il Collegio ha ritenuto applicabile la regola generale.
La Corte ha poi superato l’ostacolo rappresentato dal riferimento testuale all’attore contenuto nel primo comma. Secondo un orientamento consolidato, richiamato anche da Sez. L n. 9637 del 2000, il criterio di collegamento va individuato nel luogo di residenza dell’assistito, indipendentemente dalla qualità processuale assunta nel giudizio. Il dato letterale, che fa riferimento all’ipotesi più frequente dell’assicurato che agisce per ottenere prestazioni, non può assurgere a elemento decisivo sul piano ermeneutico.
La soluzione è stata ancorata alla ratio della norma, volta a contemperare l’interesse del lavoratore a una tutela giurisdizionale agevolata con quello dell’ente previdenziale. Da un lato, la residenza dell’assicurato facilita l’accesso alla giustizia; dall’altro, la competenza radicata nel luogo in cui è stata trattata la fase amministrativa garantisce la prossimità della controversia all’ufficio che ha istruito la pratica. In questo quadro, la Corte ha ribadito l’irrilevanza del ruolo di attore o di convenuto assunto dall’assicurato, essendo la competenza determinata esclusivamente in relazione all’oggetto del contendere.
Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, rimettendo le parti dinanzi a quel giudice anche per la pronuncia sulle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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