Notifica della sentenza impugnata non depositata e improcedibilità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 6482 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non deposita, nel termine previsto, la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., quale che sia il termine di impugnazione concretamente osservato. Il difetto di procedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, perché l’improcedibilità presidia, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo. La produzione della copia notificata da parte della controricorrente, o la sua presenza nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, non consentono di ritenere che l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato impedito o apprezzabilmente ritardato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 19.2.2021, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda dell’attrice e condannato i ricorrenti, in proprio e quali ex soci di una società in nome collettivo, a restituire una somma ricevuta a titolo di mutuo.

Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Il controricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno, ha resistito con controricorso. La questione decisiva non attiene però al merito delle censure: la Corte rileva che i ricorrenti, pur affermando che la sentenza era stata loro notificata, non hanno depositato la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., che impone al ricorrente di depositare, insieme al ricorso, la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata. I ricorrenti avevano dichiarato che la sentenza era stata loro notificata il 15.3.2021, ma non avevano prodotto il relativo atto.

Il difetto di procedibilità è rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della controricorrente. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 10648 del 2017, secondo cui l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo. La contestazione della controparte è quindi irrilevante.

Dall’attestazione di cancelleria del 26.6.2024 risultava che a quella data la relazione di notifica non era agli atti. Né la copia era nella disponibilità della Corte per essere stata prodotta dalla controricorrente: ciò preclude la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato impedito o apprezzabilmente ritardato, come precisato dalle stesse Sezioni Unite n. 10648 del 2017.

La copia non può neppure ritenersi in possesso dell’ufficio per la sua presenza nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello. Nella specie non era previsto alcun obbligo di comunicazione del provvedimento, né notificazione da parte della cancelleria, né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata: si tratta di attività avvenuta dopo la definizione del giudizio, senza un diritto delle parti a ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. I, Ordinanza n. 14360 del 25.05.2021).

L’improcedibilità non è scongiurata dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata. Poiché la prima notificazione del ricorso è avvenuta il 14.5.2021, non ricorre l’ipotesi, elaborata dalla giurisprudenza consolidata, in cui il ricorso resta procedibile, pur in difetto della relata, ove la notificazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: in tal caso il giudice può verificare la tempestività rispetto al termine dell’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. VI-3, Ordinanza n. 11386 del 30.04.2019).

È infine irrilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla notificazione della sentenza, poiché la procedibilità costituisce verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. I, Ordinanza n. 14360 del 25.05.2021). Dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, e la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *