Fusione per incorporazione e acquisto del credito: non compensa ex art. 56 l.fall. (Cass. civ. Sez. 1 n. 15804 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione, pur determinando l’estinzione della società incorporata e la successione a titolo universale dell’incorporante nei suoi rapporti giuridici, costituisce nondimeno un atto tra vivi, stipulato tra società ancora esistenti sul piano giuridico. Ne consegue che l’acquisto del credito derivante da una fusione perfezionata nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ovvero successivamente ad essa, è riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, secondo comma, l.fall. e non legittima la compensazione con il debito verso il fallito. In caso di consecuzione tra procedure concorsuali, il termine di cui alla citata norma decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo.
Il Fatto
Il Fallimento di una società, dichiarato a seguito della risoluzione del concordato preventivo, conveniva in giudizio una banca, contestando la legittimità della compensazione stragiudiziale unilateralmente operata da quest’ultima. La banca aveva incamerato il saldo attivo di un conto corrente, originariamente intestato alla società presso un diverso istituto (poi incorporato), per soddisfare un proprio maggior credito. La curatela assumeva che, alla data di ammissione al concordato, i rapporti facevano capo a soggetti giuridici distinti. Il tribunale accoglieva la domanda e la corte d’appello rigettava il gravame della banca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare tempestivo il ricorso principale ma tardivo il controricorso, affronta il primo motivo, con cui la banca censurava l’affermata retrodatazione degli effetti del fallimento alla data della domanda di concordato. Il motivo è infondato: richiamando il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, la Corte osserva che, quando l’ammissione al concordato sia seguita dal fallimento per sua risoluzione, la sentenza dichiarativa costituisce l’atto terminale del procedimento. L’efficacia del fallimento, inclusa la disciplina dell’art. 56 l.fall., è retrodatata alla presentazione della domanda di ammissione.
Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto la questione della titolarità di distinti rapporti di debito in capo alla banca incorporata non era stata dedotta nel giudizio di merito né trattata nella sentenza impugnata, senza che la ricorrente adempisse all’onere di indicare l’atto processuale in cui ciò era avvenuto.
La Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, concernenti la natura dell’acquisto del credito derivante dalla fusione. Richiamando le Sezioni Unite n. 21970 del 2021, la Corte riconosce che la fusione realizza una successione a titolo universale “corrispondente” alla successione mortis causa. Tuttavia, precisa che l’estinzione della società incorporata e la successione dell’incorporante sono effetti “a valle” di un atto di natura volontaria, stipulato tra soggetti giuridicamente esistenti: la fusione resta un atto tra vivi.
Ne consegue che l’acquisto del credito per effetto di una fusione stipulata dopo la dichiarazione di fallimento (o nel periodo sospetto) integra la fattispecie ostativa di cui all’art. 56, secondo comma, l.fall. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, oltre al versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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