Ricorso per cassazione improcedibile senza deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11775 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente ometta di depositare, unitamente all’atto di impugnazione ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, la copia autentica della decisione impugnata. Il deposito di tale documento integra un requisito di ammissibilità del ricorso, la cui carenza è rilevata d’ufficio. La regola trova fondamento nell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che impone la produzione di una serie di atti a pena di improcedibilità, tra cui la copia autentica della sentenza gravata e, ove la notifica sia avvenuta a mezzo PEC, l’attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 legge n. 53 del 1994.
Il Fatto
Il ricorrente, medico fiscale iscritto nelle liste di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 15 luglio 1986, ha agito nei confronti dell’INPS per ottenere il compenso per la reperibilità, il diritto al riposo settimanale coincidente con quello festivo e il compenso per la reperibilità nei giorni festivi. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 196/2020, ha rigettato il ricorso; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 397/2022, ha respinto l’appello.
Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’INPS ha resistito con controricorso. La questione sottoposta alla Corte è però pregiudiziale e attiene alla regolarità del deposito degli atti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente l’improcedibilità del ricorso. Il vizio è rilevato d’ufficio e precede ogni esame dei motivi.
Il collegio richiama l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., secondo cui, unitamente all’atto di impugnazione ed entro il termine previsto per il deposito del ricorso, il ricorrente deve produrre, a pena di improcedibilità, una serie di documenti, tra i quali la copia autentica della decisione impugnata e, ove questa sia stata notificata a mezzo PEC, l’attestazione di conformità ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell’art. 9 legge n. 53 del 1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, della relazione di notifica e del provvedimento impugnato allegati al messaggio.
Nel caso concreto, la sentenza impugnata non risulta depositata, non essendo rinvenibile fra gli atti presentati telematicamente. Tale omissione determina la improcedibilità del ricorso.
La Corte conforta la conclusione richiamando i propri precedenti: Cass., Sez. L, n. 4251 del 18 febbraio 2025 e Cass., Sez. 6-2, n. 2473 del 26 gennaio 2023.
Quanto alle conseguenze, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo, se dovuto.
Nota della Redazione
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