Retribuzione feriale comprensiva delle indennità contrattuali accessorie (Cass. civ. Sez. Lav n. 11776 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Tale conclusione risponde alla finalità di assicurare un compenso che non costituisca un deterrente all’esercizio effettivo del diritto al riposo annuale. Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente nell’ordinamento nazionale, quale ulteriore fonte del diritto comunitario. Ne deriva che nella retribuzione feriale vanno incluse le indennità contrattuali accessorie collegate allo svolgimento della prestazione, senza che la relativa prova dell’effetto dissuasivo debba essere autonomamente fornita dal lavoratore.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti di una società di trasporto ferroviario e automobilistico, hanno agito in giudizio per sentir dichiarare il diritto all’inclusione nella retribuzione feriale dei compensi maturati a titolo di indennità di trasferta e diaria ridotta, percorrenza, duplici mansioni, fuori nastro, guida 1 e 2 ed autosnodato, tutte previste dalla contrattazione collettiva.

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato la datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, nei limiti delle somme non prescritte. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorso. La Consigliera delegata ha proposto la definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la manifesta infondatezza dei motivi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l’inapplicabilità nell’ordinamento italiano delle sentenze della Corte di Giustizia UE sulla retribuzione per ferie, chiedendo la rimessione alla CGUE ex art. 267 TFUE, e, in subordine, la limitazione del diritto alla sola retribuzione del periodo minimo di ferie. Con il secondo motivo, in via ulteriormente gradata, ha censurato l’inclusione integrale delle indennità di trasferta e diaria ridotta nella retribuzione feriale.

La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, per reciproca connessione, dichiarandoli infondati alla stregua della giurisprudenza consolidata, richiamando numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 11758, 11760 e 13321 del 2024, nonché Cass. Sez. Un. n. 10955 del 2024.

Il Collegio ha ribadito che la nozione di retribuzione durante le ferie è influenzata dall’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha inteso assicurare al lavoratore una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.

È stato inoltre affermato che le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Su tali basi, la retribuzione feriale comprende qualsiasi importo correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

La Corte ha infine valorizzato l’esigenza di stabilità e prevedibilità delle decisioni, richiamando Cass. Sez. Un. n. 8486 del 2024, ritenendo la sentenza impugnata conforme ai principi enunciati e le censure non idonee a determinarne la cassazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *