Iscrizione elenchi lavoratori agricoli: onere probatorio a carico del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5404 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, oggetto del giudizio non è la legittimità dell’atto amministrativo, bensì la sussistenza del rapporto di lavoro, poiché l’iscrizione e le vicende ad essa relative assolvono a una mera funzione di agevolazione probatoria. L’onere di provare il rapporto lavorativo in agricoltura grava sul lavoratore, che deve fornire elementi specifici e non generici. La cancellazione dall’elenco non richiede una motivazione autonoma, poiché l’accertamento giudiziale verte sul rapporto e non sull’atto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal rigetto, da parte del tribunale, della domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012, relativa a 102 giornate lavorative. Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento del rapporto, ma il giudice di primo grado aveva respinto la domanda.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 13.08.2021, aveva confermato la decisione, ritenendo che spettasse al lavoratore provare il rapporto e che tale onere non fosse stato assolto per la genericità delle prove offerte, tanto più a fronte di un verbale ispettivo contrario e analitico. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 97, comma 2, Costituzione e dell’art. 3 legge n. 241/1990. Il secondo motivo lamentava, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa valutazione dell’assenza di motivi nella cancellazione dall’elenco. Il terzo motivo contestava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per aver addossato al lavoratore l’onere della prova.

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi per connessione e li dichiara infondati. Il passaggio decisivo è netto: non è la legittimità di un atto amministrativo a costituire oggetto del giudizio e a dover essere verificata, ma la sussistenza di un rapporto di lavoro. L’iscrizione e le vicende ad essa relative assolvono, infatti, a una mera funzione di agevolazione probatoria. Ne discende che la censura sulla motivazione dell’atto di cancellazione resta priva di rilievo, perché il thema decidendum è il rapporto e non il provvedimento.

Anche il terzo motivo è infondato. La Corte ribadisce che la prova del rapporto lavorativo in agricoltura è a carico del lavoratore, richiamando un orientamento consolidato (Cass. Sez. L n. 3022 del 10.04.1990; n. 1423 del 05.02.1993 e successive conformi).

Il ricorso è dunque rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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