Perdita di chance del dirigente medico e onere della prova rigoroso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23406 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione per ritardato inquadramento del lavoratore, la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance e per le altre voci di danno patrimoniale e non patrimoniale è soggetta alla regola generale dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., gravando sul danneggiato l’onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ivi inclusa la concreta possibilità di conseguire l’utilità sperata. L’accertamento della condotta processuale di non contestazione è riservato al giudice del merito, sicché la denuncia in sede di legittimità della violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo ove attenga all’interpretazione della norma processuale violata. Il ricorso al fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, ed esige deduzioni puntuali ed articolate.
Il Fatto
Un medico, vincitore di un concorso riservato per posti di Aiuto in area Chirurgia bandito nel 1994, era stato formalmente nominato solo nel 2009, all’esito di vari giudizi dinanzi al giudice amministrativo. La Azienda sanitaria, sua datrice di lavoro, gli aveva corrisposto le differenze retributive tra la qualifica di Assistente e quella di Aiuto per il periodo intercorrente, ma non i danni ulteriori medio tempore subiti.
Il lavoratore agiva quindi in giudizio per ottenere il risarcimento di varie voci di danno, tra cui la perdita di chance, la mancata percezione dell’indennità di risultato e degli introiti per l’attività intramoenia, nonché il danno alla professionalità e i danni non patrimoniali. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, riconoscendo al ricorrente la sola rivalutazione monetaria sugli arretrati. Avverso tale decisione il medico proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli infondati o inammissibili. Con riferimento al primo motivo, relativo al danno da perdita di chance, la Suprema Corte ha ritenuto la censura infondata, in quanto la Corte territoriale aveva respinto la domanda per difetto di allegazione e prova, non avendo il ricorrente dimostrato che, una volta inquadrato dal 1994 nella nuova qualifica di dirigente di I livello, non aveva potuto partecipare a concorsi per incarichi superiori o aveva subito penalizzazioni in conseguenza della provenienza dall’ex IX livello anziché dall’ex X livello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’accertamento della condotta di non contestazione è riservato al giudice del merito e la relativa denuncia in cassazione è ammissibile solo se riguarda l’interpretazione della norma processuale, profilo non sollevato dal ricorrente. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto, sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto, si risolvevano nella critica dell’accertamento dei fatti riservato al giudice di merito o non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, per il danno all’attività libero-professionale, la Corte ha escluso che potesse farsi ricorso alla nozione di fatto notorio per supplire alla mancanza di prove, richiamando il principio per cui tale strumento, derogando al principio dispositivo, va interpretato rigorosamente. Il quinto e il sesto motivo sono stati parimenti ritenuti inammissibili, per difetto di autosufficienza e per la mancata indagine su un thema probandum diverso da quello dedotto in primo grado.
La Corte ha infine precisato che, una volta esclusa l’esistenza dei comportamenti lesivi o la loro idoneità a produrre lesioni a interessi giuridicamente tutelati, deve escludersi la sussistenza della causa sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale, rigettando integralmente il ricorso e condannando il ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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