Superminimo assorbito solo se le parti lo prevedono espressamente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11773 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superminimo, quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento: in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto. Resta a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento. L’indagine probatoria sulla sussistenza di tali pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale sono riservate al giudice del merito. La valutazione circa la corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate e il profilo professionale contrattuale costituisce quaestio facti, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un lavoratore, inizialmente impiegato presso una società di logistica con prestazione in somministrazione, ha ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel V livello del CCNL Terziario sin dall’inizio dell’attività, con successivo passaggio nel IV livello decorsi 18 mesi e condanna al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato tale statuizione e, in parziale riforma, ha accertato l’illegittimità dell’assorbimento del superminimo di euro 50,01 al momento del passaggio dal V al IV livello, condannando la società al pagamento di euro 1.925,39.

La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, articolati su molteplici profili di violazione di legge sostanziale e processuale e di contratto collettivo. Il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile: la statuizione di primo grado sull’inquadramento e sulle decorrenze era stata confermata, e la società non aveva specificamente indicato come essa fosse stata impugnata per violazione del canone di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati in parte inammissibili e in parte infondati. Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che la formulazione dei motivi cumulava promiscuamente la deduzione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, oltre che di contratto collettivo, senza indicare quale errore fosse riferibile ai singoli vizi tipizzati dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., così non consentendo una corretta identificazione del devolutum. Nel merito, la Corte ha ribadito che stabilire se le mansioni svolte richiedano il possesso di “normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche” piuttosto che di semplici conoscenze pratiche è quaestio facti, non devolvibile al giudice di legittimità, e che l’elevato grado di automazione e procedimentalizzazione era stato valorizzato dalla Corte territoriale per fondare la valutazione sul livello di conoscenze richieste.

Quanto agli ultimi due motivi, la Corte ha preliminarmente enunciato il principio generale secondo cui il superminimo è assorbito dai miglioramenti retributivi collegati al superiore inquadramento, salvo diversa pattuizione o disposizione collettiva, restando a carico del lavoratore l’onere di provare il titolo che ne esclude l’assorbimento. La Corte ha poi qualificato le censure come inammissibili, in quanto volte a contrapporre una mera esegesi alternativa a quella del giudice di merito. La Corte territoriale aveva ritenuto che le previsioni della lettera di conferimento del superminimo, limitando l’assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludessero l’assorbimento discendente dal passaggio al superiore inquadramento, interpretazione restrittiva conforme al criterio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ.

Il ricorso è stato quindi respinto nel suo complesso, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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