Improcedibile il ricorso non depositato e raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 8769 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte alla quale sia stato notificato il ricorso per cassazione e che abbia proposto controricorso può chiedere l’iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare l’improcedibilità del ricorso non depositato, essendo tale potere ricompreso in quello di contraddire di cui all’art. 370 cod. proc. civ. A tal fine deve allegare copia del ricorso notificatole. La pronuncia dichiarativa dell’improcedibilità per mancato deposito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che grava ex lege sulla parte soccombente anche non costituita. L’importo versato dal controricorrente diligente è recuperabile in sede di regolamentazione delle spese secondo soccombenza.
Il Fatto
L’incaricato per l’esazione notificava a una società contribuente una cartella di pagamento. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando vizi formali e di motivazione. Il ricorso era respinto. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado.
La società ricorreva allora per cassazione. La controricorrente si costituiva con controricorso, chiedendo il rigetto e la distrazione delle spese, e depositava memoria. La ricorrente, però, aveva notificato l’atto di impugnazione senza poi depositarlo presso la Corte.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda le conseguenze del mancato deposito del ricorso notificato. Ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’omesso deposito comporta l’improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: la parte destinataria della notificazione, che abbia a sua volta notificato il controricorso, può chiedere l’iscrizione a ruolo per far dichiarare l’improcedibilità. Tale potere rientra in quello più ampio di contraddire ex art. 370 cod. proc. civ., esercitabile — dopo la riformulazione operata dal d.lgs. n. 149 del 2022 — con l’immediato deposito del controricorso. L’interesse è duplice: recuperare le spese ed evitare che il ricorrente riproponga il ricorso ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 4500 del 1988, secondo cui l’ammissibilità del controricorso finalizzato a far dichiarare l’improcedibilità postula l’allegazione della copia del ricorso notificato, e le conformi Sez. 3 n. 10810 del 2011, oltre a Sez. 6-L n. 27571 del 2020 e Sez. 1 n. 3193 del 2016.
Su un secondo fronte, la Corte affronta il contributo unificato. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità deve attestare il presupposto del raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come affermato dalle Sezioni Unite n. 20621 del 2023. L’obbligo del contributo iniziale non è escluso per il solo fatto che il ricorrente non lo abbia versato, avendo comunque pagato il controricorrente diligente, individuato dall’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 come primo costituito. Il relativo importo è recuperabile in sede di spese ex artt. 91, 92 o 310, comma 4, cod. proc. civ. L’ulteriore importo grava invece ex lege sul soccombente, anche non costituito o in caso di compensazione, per ristorare l’amministrazione giudiziaria dal costo di un grado superfluo.
La Corte dichiara pertanto improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese, liquidate in euro 5.500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario, dandosi atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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