Improcedibilità del ricorso sul payback dispositivi medici per intervenuta definizione agevolata (TAR Lazio n. 7581 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso i provvedimenti di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici quando la parte ricorrente, avvalendosi del meccanismo di definizione agevolata di cui al d.l. n. 75/2025, abbia versato la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano impugnati. Il pagamento della predetta quota rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, facendo venir meno l’utilità concreta della pronuncia del giudice. La sopravvenuta carenza d’interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, con compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia e degli sviluppi processuali.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministro della Salute del 6/7/2022 che certificava il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le relative linee guida e gli accordi statali, nonché i successivi provvedimenti regionali di ripiano adottati dalle Regioni Puglia e Friuli-Venezia Giulia, unitamente alle delibere delle aziende sanitarie.
A ridosso dell’udienza di discussione, la società ha dato atto di essersi avvalsa del meccanismo di definizione agevolata introdotto dal d.l. n. 75/2025, versando in favore delle due Regioni la quota del 25% degli importi oggetto dei provvedimenti di ripiano impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente, con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, aveva contestato i provvedimenti relativi all’applicazione del c.d. payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, articolando numerosi motivi di illegittimità sia in via diretta sia in via derivata dagli atti presupposti.
La circostanza decisiva emersa nel corso del giudizio è stata l’integrale adesione della società al meccanismo di definizione agevolata di cui al d.l. n. 75/2025, con il pagamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. Detta norma ha introdotto la possibilità, per le imprese fornitrici di dispositivi medici, di estinguere le proprie posizioni debitorie versando una quota ridotta rispetto agli importi originariamente richiesti.
La Corte ha ritenuto che il predetto pagamento rendesse certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo la ricorrente fatto venir meno l’utilità concreta della pronuncia del giudice. L’accoglimento del ricorso, infatti, non avrebbe potuto produrre alcun effetto favorevole in capo alla società, la quale aveva ormai volontariamente aderito a un meccanismo di definizione che presupponeva l’accettazione dell’obbligazione e la rinuncia a ogni contestazione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della natura della controversia e degli sviluppi processuali.
Nota della Redazione
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