Silenzio-assenso sulla PAS e potere di diniego ormai consumato (TAR Veneto n. 1539 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo abilitativo conseguente a Procedura Abilitativa Semplificata si perfeziona per silenzio-assenso quando la conferenza di servizi si chiude senza determinazione conclusiva negativa e senza dissenso qualificato di alcuna amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili. Tale esito si produce indipendentemente dal corpo normativo applicabile ratione temporis, poiché sia il D. Lgs. 190/2024 sia il D. Lgs. 28/2011 ricollegano il perfezionamento tacito al medesimo presupposto. Una volta formatosi il titolo, il potere dell’amministrazione di pronunciarsi negativamente sull’istanza e di rimetterne in discussione i presupposti è consumato, né può essere esercitato per via di autotutela decorso il relativo termine. Ne consegue l’illegittimità del diniego tardivo.

Il Fatto

Una società ha presentato al Comune, in data 23 dicembre 2024, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 6.894,72 kWp, su aree agricole qualificate come idonee. Nella stessa data la stessa società ha depositato una seconda istanza per un distinto impianto di 5.080 kWp su aree diverse.

Il Comune ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, richiedendo più volte integrazioni documentali e sospendendo i termini. Acquisite le integrazioni e i pareri delle amministrazioni coinvolte, nessuna di esse ha formulato un dissenso qualificato. Dopo solleciti rimasti senza riscontro, il Comune ha adottato una nota di criticità e, in seguito, un unico provvedimento di conclusione negativa delle conferenze. La società ha impugnato gli atti chiedendo l’accertamento della formazione tacita del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente alle domande di annullamento e di condanna: l’adozione del diniego del 14 maggio 2026 ha assorbito la nota del 23 dicembre 2025 e reso priva di oggetto la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento. Le domande di accertamento della formazione tacita della PAS conservano invece piena attualità.

Respinte le eccezioni di tardività e di inammissibilità per natura plurimotivata degli atti, il Collegio ha affrontato il merito su una ragione assorbente. L’eccezione di plurimotivazione è stata disattesa perché, quando si fa valere la formazione del titolo per silenzio-assenso, il thema decidendum non è la legittimità delle singole ragioni del diniego, ma l’accertamento del perfezionamento del titolo: questione logicamente anteriore, che non onera la ricorrente a confutare ogni censura.

Nel merito, dagli atti risulta che la conferenza è stata indetta e riconvocata dopo il deposito delle integrazioni. Sono stati acquisiti i pareri della Soprintendenza, di ARPAV e del Consorzio di Bonifica, e le ultime integrazioni sono state fornite dalla ricorrente. È pacifico che nessuna amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili abbia formulato un dissenso congruamente motivato e che il Comune non abbia adottato alcuna determinazione conclusiva negativa nei termini che la conferenza si era data.

Tale ricostruzione basta a concludere per l’intervenuta formazione del titolo per decorso dei termini, indipendentemente dalla soluzione del contrasto sull’applicabilità ratione temporis del D. Lgs. 190/2024 o del D. Lgs. 28/2011: entrambe le discipline ricollegano il perfezionamento tacito al medesimo presupposto. Una volta formatosi il titolo, il potere del Comune di pronunciarsi negativamente è consumato. Né la nota del 23 dicembre 2025 né il diniego, adottato oltre un anno dopo l’istanza e quando il termine per l’autotutela era scaduto, potevano rimettere in discussione i presupposti del titolo o dichiararne la decadenza. Restano così assorbite le questioni sul cumulo delle istanze, sull’inidoneità dell’area e sul regime di asservimento.

Il Tribunale ha quindi accertato la formazione del titolo PAS per il progetto di Via Stradona e ha annullato il diniego nella parte relativa a tale progetto, nonché la nota del 23 dicembre 2025 e gli atti presupposti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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