Credito restitutorio liquido e foro del creditore nel regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. III n. 22343 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito restitutorio avente ad oggetto somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata o cassata è liquido ab origine: trova titolo nella pronuncia di riforma o cassazione e ha per oggetto l’identica somma effettivamente incassata dalla parte tenuta alla restituzione. Per le obbligazioni pecuniarie determinate o determinabili in base a criteri stringenti risultanti dal titolo, con semplici operazioni aritmetiche, opera la regola del pagamento nel domicilio del creditore ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., con conseguente competenza territoriale del giudice di tale domicilio. Le contestazioni del convenuto sull’an o sul quantum, e la negazione stessa dell’obbligazione, non incidono sulla competenza: questa è accertata dal giudice allo stato degli atti ex art. 38, quarto comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
L’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente di una Regione ha agito in via monitoria per la condanna di due soggetti al pagamento di una somma, a titolo di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, poi parzialmente riformata in appello. Il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione, gli ingiunti hanno eccepito la nullità del decreto per incompetenza territoriale del giudice, indicando come competente il foro del proprio domicilio, e nel merito hanno contestato il quantum. Il Tribunale ha respinto l’eccezione e accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto e condannando gli opponenti alla minor somma. La Corte d’appello, in riforma, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, ravvisando nella specie un credito non certo, da determinare giudizialmente. L’Agenzia ha proposto regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il regolamento, osservando che l’art. 42 cod. proc. civ. è l’unico rimedio esperibile avverso la sentenza che, accertando l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, ne trae la nullità: trattasi di statuizione esclusivamente sulla competenza, restando la nullità del decreto mero effetto di diritto della declaratoria. Il rimedio è ammesso anche quando la pronuncia provenga dal giudice d’appello, non operando l’art. 42 cod. proc. civ. distinzioni tra sentenze di primo e di secondo grado.
Nel merito il regolamento è fondato. Per le obbligazioni pecuniarie di somma già determinata, o determinabile in virtù di agevoli operazioni matematiche o di elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo, si applica la regola del pagamento nel domicilio del creditore al tempo della scadenza, fissata dall’art. 1182, terzo comma, cod. civ. La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 17989 del 2016, secondo cui liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo, senza necessità di un ulteriore titolo negoziale o giudiziale: l’ammontare può emergere direttamente dal titolo, oppure indirettamente, se questo indichi criteri applicativi stringenti, tali che il risultato sia necessariamente uno e uno soltanto. Se residua un margine di scelta discrezionale, il credito non è liquido.
Tali presupposti, ai fini della competenza territoriale, sono accertati dal giudice allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, quarto comma, cod. proc. civ.: non rilevano le contestazioni sull’an o sul quantum, né l’eccezione con cui il convenuto neghi l’esistenza dell’obbligazione, attesa la natura di principio generale della norma dettata dall’art. 10 cod. proc. civ. In una fattispecie sovrapponibile, osserva la Corte, si è già precisato che il credito restitutorio da sentenza riformata o cassata è liquido ab origine, a nulla rilevando le contestazioni sull’an e sul quantum.
Ha dunque errato la Corte d’appello nel ritenere la somma non certa perché da individuare giudizialmente in base alla fondatezza delle contestazioni degli ingiunti: queste ultime non possono incidere sul carattere oggettivamente liquido del credito, puntualmente identificato nella sua entità dalla sentenza resa in sede di rinvio. Correttamente, quindi, il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale competente per territorio in virtù del forum destinatae solutionis, nel cui circondario è ubicata la sede legale dell’ente creditore.
Dichiarata la competenza del Tribunale del luogo della sede del creditore, la Corte dispone la caducazione della sentenza impugnata e rimette la causa, per la decisione sui motivi di appello ulteriori rispetto a quello sulla competenza, ad altra sezione della Corte d’appello, in diversa composizione, con termine per la riassunzione.
Nota della Redazione
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