Ricorso improcedibile per mancata relata di notifica e responsabilità del CTU (Cass. civ. Sez. III n. 10225 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente, pur dando atto della notificazione della sentenza impugnata, non depositi la relativa relata, non potendo la Corte verificare la tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Nel giudizio riassunto davanti al giudice dichiarato competente, la proposizione di domande nuove è consentita purché avvenga con il primo atto di riassunzione e nel rispetto del contraddittorio; essa non può essere introdotta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., destinata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte. La dedotta responsabilità da contatto sociale del consulente tecnico d’ufficio è pertanto inammissibile se formulata tardivamente, e la seconda autonoma ratio decidendi di infondatezza nel merito rende irrilevante l’esame delle censure riferite alla prima.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il consulente tecnico d’ufficio nominato in un procedimento amministrativo, per sentirne affermare la responsabilità in relazione all’espletamento dell’incarico. La causa, avviata davanti al Tribunale di Roma che aveva rilevato la propria incompetenza per territorio, era riassunta davanti al Tribunale di Venezia. Quest’ultimo rigettava la domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale, dichiarava tardiva quella di responsabilità contrattuale da contatto sociale e condannava l’attore anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, revocava la condanna per lite temeraria, riconosceva l’interesse ad agire dell’appellante e confermava nel resto il rigetto, ritenendo inammissibile la domanda da contatto sociale e infondata quella extracontrattuale. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un rilievo pregiudiziale di rito. Il ricorrente, pur dando atto della notifica della sentenza, non ha depositato la relata, sicché la Corte non può verificare la tempestività dell’impugnazione: il ricorso è pertanto improcedibile per violazione dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.

Superato in ipotesi tale rilievo, la Corte esamina comunque i motivi e li rigetta. Quanto al primo, la Corte d’appello ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 12310 del 2015; n. 22408 del 2018). Se in sede di riassunzione è consentita la proposizione di domande nuove, ciò non equivale a dire che esse possano essere introdotte con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., destinata alle sole precisazioni o modificazioni delle domande già proposte. La domanda di responsabilità da contatto sociale è stata formulata solo in quella memoria, e non nell’atto di citazione in riassunzione.

Il secondo motivo è inammissibile: la sentenza impugnata è sorretta da due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione. L’inammissibilità della censura riferita a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, non idonei a determinare l’annullamento (Cass. Sez. 3 n. 15399 del 2018; Cass. Sez. 3 n. 5102 del 2024). La Corte d’appello ha infatti ritenuto la domanda inammissibile perché nuova e, in seconda battuta, infondata nel merito.

Il terzo motivo è inammissibile in via pregiudiziale perché incontra lo sbarramento processuale dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.: trattandosi di sentenza doppiamente conforme, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare che la seconda decisione si discosta dalla prima nel suo argomentare (Cass. n. 26860 del 2014; n. 26774 del 2016; n. 20994 del 2019; n. 5947 del 2023). Quanto alla responsabilità da contatto sociale, il motivo è assorbito dalla rilevata decadenza, non censurata in modo specifico.

Il quarto motivo è assorbito, perché presuppone l’accoglimento della domanda contrattuale che nel merito non vi è stato. Sul profilo extracontrattuale il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.: non si confronta con la motivazione del giudice d’appello, che ha escluso il nesso causale e l’elemento soggettivo, osservando che il Consiglio di Stato aveva giudicato la condotta del consulente irreprensibile e che il diverso esito della nuova consulenza non è di per sé indice di dolo o colpa grave. Conclusivamente il ricorso è dichiarato improcedibile e, in ogni caso, rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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