Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Campania n. 2977 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ne consegue che, ove il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo è tenuto, in ossequio al principio dispositivo, a dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La declaratoria prescinde da ogni accertamento nel merito dei provvedimenti impugnati, poiché il venir meno dell’interesse consuma la domanda di annullamento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Campania le ordinanze settoriali con cui il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività di palestra e irrogato una sanzione pecuniaria, nonché i successivi provvedimenti di diniego della segnalazione certificata di agibilità.

Nelle more del giudizio, la società ha rappresentato di aver conseguito, in data 9 marzo 2026, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di una media struttura di vendita, sul presupposto di una SCA positivamente esitata dal Comune e della documentazione antincendio e di sicurezza sismica. Poiché la palestra risultava ormai aperta ed in esercizio, la ricorrente ha dichiarato di aver perduto ogni interesse alla decisione e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il perimetro della controversia muovendo da un dato processuale essenziale: fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.

Da tale presupposto il TAR ha fatto discendere una conseguenza stringente sul piano del principio dispositivo: quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo è tenuto alla declaratoria di improcedibilità. Non residua, dunque, alcuno spazio per un esame nel merito dei provvedimenti impugnati.

Il Collegio ha fondato la propria conclusione su un orientamento consolidato, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848 e una serie di pronunce della Sezione Terza del TAR Napoli (15 dicembre 2025, n. 8107; 14 ottobre 2024, n. 5396; 21 marzo 2022, n. 1839; 28 giugno 2021, n. 4452) nonché della Sezione Ottava (5 febbraio 2020, n. 554 e 26 giugno 2017, n. 3464).

Alla luce di tale indirizzo, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sulle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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