Silenzio-inadempimento e progetti PNIEC non prioritari: il termine di novanta giorni vale solo nella quota di trattazione (TAR Sardegna n. 311 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti PNIEC è perentorio anche per i progetti non prioritari, e il criterio di priorità introdotto dall’art. 8 cod. proc. amb. ha mera rilevanza interna, non derogando alla disciplina dei termini di cui all’art. 25 T.U.A. La condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza di VIA entro un termine fisso non deve consentire all’operatore di sorpassare i progetti già calendarizzati: l’obbligo di provvedere va assolto nel termine di novanta giorni, ma la valutazione del progetto deve avvenire in priorità solo rispetto alla quota di procedimenti PNIEC non prioritari predeterminata ex lege.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 3 gennaio 2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un’istanza di avvio del procedimento di VIA per un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori. Il Ministero dichiarava procedibile l’istanza, aprendo le due fasi di consultazione previste dall’art. 24 T.U.A. e ricevendo osservazioni dalle amministrazioni coinvolte. Nonostante le integrazioni documentali prodotte dalla società tra il 2024 e il 2025, il procedimento non si concludeva. Con diffida del 28 ottobre 2025 la società chiedeva l’adozione del provvedimento espresso, ma il Ministero comunicava soltanto di aver trasmesso la documentazione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC per l’istruttoria.
Avverso tale inerzia la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna alla conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che i termini procedimentali per la conclusione della VIA, fissati dall’art. 25, comma 2-bis, T.U.A. e qualificati perentori dal comma 7, erano decorsi senza che la Commissione avesse predisposto lo schema di provvedimento né il Ministero avesse adottato il provvedimento conclusivo previa acquisizione del concerto con il Ministero della Cultura.
La decisione richiama il quadro giurisprudenziale già consolidato sull’illegittimità del silenzio, nonché la recente pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha escluso che la disciplina speciale per i progetti PNIEC abbia determinato una dequotazione della vincolatività dei termini di conclusione del procedimento. La riforma introdotta dal d.l. 153/2024, incidendo sull’art. 8 cod. amb., riguarda l’organizzazione interna degli uffici e non ha introdotto deroghe alla perentorietà dei termini di cui all’art. 25 cod. amb.
La Corte ha tuttavia accolto l’indicazione del Consiglio di Stato volta a bilanciare l’interesse del privato alla definizione del procedimento con l’esigenza di un’ordinata gestione delle istanze PNIEC. In assenza di una deroga legislativa, l’azione avverso il silenzio non può consentire all’operatore di sorpassare i progetti già calendarizzati secondo il sistema delle quote definito dall’art. 8, comma 1-ter, cod. amb.
In applicazione di tale principio, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha condannato il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura a provvedere sull’istanza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Tuttavia, la valutazione del progetto dovrà avvenire in priorità solo rispetto alla quota di procedimenti dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, nell’ambito delle sedute già calendarizzate della Commissione o in una seduta straordinaria. Il Ministero è tenuto a dare evidenza dei criteri organizzativi adottati per garantire l’effettiva calendarizzazione e, in caso di perdurante inottemperanza, sarà nominato un commissario ad acta. Le spese di lite sono state compensate per la parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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