Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte contro il Ministero (TAR Campania n. 2234 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., il ricorso è fondato quando la sentenza sia passata in giudicato, sia stata notificata all’amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato, assegna un termine per provvedere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., va accolta fissando la misura della penalità per ogni mese di ritardo, con decorrenza dal mese successivo alla scadenza del termine assegnato e fino al mese dell’adempimento tardivo, entro un limite massimo che ne preservi la funzione compulsoria e ne eviti la manifesta iniquità.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, con inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al servizio preruolo e condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
Il titolo, notificato all’amministrazione in forma esecutiva, era passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’amministrazione vi desse esecuzione, la parte ha proposto ricorso al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle penalità di mora. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel caso di specie la sentenza posta in esecuzione era stata notificata, era passata in giudicato ed era stata azionata in ottemperanza; risultava altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Poiché non era stata allegata né provata l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In difetto, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, che provvederà nei 60 giorni successivi su istanza della parte ricorrente.
Il Collegio ha poi accolto anche la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quantificandola in 300,00 euro per ogni mese di ritardo. Ha individuato quale termine di decorrenza il mese successivo alla scadenza del termine per l’adempimento e quale termine finale il mese dell’esecuzione spontanea, sia pure tardiva, precisando che il mese si computa per intero in caso di esecuzione oltre il quindicesimo giorno. Ha richiamato la Adunanza Plenaria n. 8/2021, secondo cui la nomina del commissario non fa perdere all’amministrazione il proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere.
Il limite massimo è stato fissato in 3.000,00 euro, in applicazione del criterio della non manifesta iniquità. Il Collegio ha richiamato la Adunanza Plenaria n. 7/2019, che esige la fissazione di un tetto alla penalità, oltre il quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato in danno della controparte. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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