Improcedibile il ricorso se il difensore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 3338 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso. In omaggio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla dichiarazione della parte. L’improcedibilità sopravvenuta per carenza di interesse è istituto distinto dall’inammissibilità originaria e opera quando sopravvenga, nel corso del giudizio, una situazione che rende superfluo il provvedimento richiesto, per il venir meno dell’utilità della decisione.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo estero di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
L’amministrazione si è costituita in giudizio. In sede cautelare il Presidente della Sezione, con decreto, ha sospeso gli effetti del diniego; all’esito della camera di consiglio il Collegio ha confermato il decreto con ordinanza n. 1490/2025. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero, presentata ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e l’attestato di immatricolazione a detti percorsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il difensore della ricorrente, con memoria, ha dichiarato essere venuto meno l’interesse al ricorso, avendo la parte rinunciato alla domanda di riconoscimento per partecipare ai percorsi INDIRE indetti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il TAR Lazio richiama la giurisprudenza amministrativa univoca sul punto. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso. In tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità alla dichiarazione della parte.
Il Collegio cita, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848.
Il Collegio prende atto della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il TAR ravvisa giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporne la compensazione.
Nota della Redazione
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