Tutela cautelare a natura patrimoniale e fissazione dell’udienza di merito (TAR Puglia n. 148 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, laddove le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate dalla celere fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può astenersi dalla sospensione dell’atto impugnato. Ciò avviene in particolare quando il pregiudizio asserito abbia natura meramente patrimoniale, risultando eventualmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito, e quando la misura cautelare richiesta comporterebbe effetti pregiudizievoli per la posizione di altri soggetti controinteressati, determinando la paralisi dell’intero settore. L’ammissibilità e la rilevanza della richiesta di notifica per pubblici proclami avanzata in sede di camera di consiglio sono demandate alla valutazione nella successiva fase di merito.
Il Fatto
La ricorrente, un’associazione culturale, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia ha approvato gli esiti della valutazione delle proposte progettuali relative al sostegno delle produzioni culturali delle imprese culturali e creative. Il provvedimento impugnato disponeva la determinazione d’ufficio del contributo regionale assegnato per ciascun progetto, definendo un contributo base e, per i progetti con richiesta maggiore della quota regionale dichiarata, una quota aggiuntiva in proporzione alla richiesta avanzata.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa concessione di idonea misura cautelare. Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, mentre ha spiegato intervento ad opponendum l’associazione di categoria del settore dello spettacolo. La trattazione della domanda cautelare è avvenuta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ritenuto che le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027.
A sostegno di tale determinazione, il Collegio ha osservato che il pregiudizio asserito dalla ricorrente ha natura meramente patrimoniale e, come tale, risulta eventualmente risarcibile in caso di accoglimento del ricorso nel merito. Tale circostanza ha escluso il requisito del danno grave e irreparabile, che costituisce il presupposto per la concessione della tutela cautelare atipica.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che l’eventuale sospensione degli atti impugnati determinerebbe la mancata assegnazione del contributo anche a tutte le altre beneficiarie della procedura, con conseguente paralisi dell’intero settore. La valutazione comparativa degli interessi ha quindi condotto a privilegiare la soluzione della sollecita definizione del giudizio di merito rispetto alla concessione della misura cautelare richiesta.
Quanto alla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri interessati alla procedura, avanzata in sede di camera di consiglio, il Collegio ne ha demandato la valutazione di ammissibilità e rilevanza alla successiva fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.