Revoca del presidente di commissione d’esame devoluta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 2679 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della nomina a presidente di commissione per gli esami di Stato di scuola secondaria superiore costituisce atto di gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. In capo al soggetto che aspira all’incarico non è configurabile alcuna posizione di interesse legittimo, non potendosi ravvisare un procedimento concorsuale nella mera redazione di un elenco dal quale l’amministrazione attinge secondo un ordine di precedenza. La circostanza che i componenti della commissione svolgano una funzione di rilevanza pubblica non è idonea a spostare la cognizione verso il giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente era stato nominato presidente di una commissione per gli esami di Stato di un istituto di scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2024/2025, con atto comunicato il 06.06.2025. Il 18.06.2025 apprendeva la propria revoca dall’incarico attraverso due distinte comunicazioni del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale, motivate con esigenze precauzionali di regolare svolgimento dei lavori. Seguiva, il 23.06.2025, la comunicazione dell’avvio di un procedimento disciplinare.

Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo l’assenza del provvedimento, il difetto di motivazione, l’irragionevolezza e l’insussistenza dei presupposti richiesti dal D.M. n. 183 del 2019, non essendo in corso alcun procedimento disciplinare al momento della revoca. Chiedeva l’annullamento e il risarcimento dei danni commisurati alle indennità dell’incarico. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il Collegio ha sottoposto alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione. Il ricorrente ha replicato con memoria, insistendo per l’accoglimento.

La questione riguarda la natura dell’atto di nomina e di revoca dei presidenti di commissione d’esame. Secondo il Collegio, si tratta di attività che attiene propriamente alla gestione di un rapporto di lavoro pacificamente attratto nell’alveo del pubblico impiego privatizzato, con la conseguenza che la cognizione spetta al giudice ordinario.

Il Collegio richiama l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle inerenti al conferimento o alla revoca di un incarico dirigenziale. Residua la giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali e per i rapporti non privatizzati.

Il quadro normativo di riferimento è individuato nell’art. 16, d.lgs. n. 62/2017, che disciplina la nomina delle commissioni d’esame nel secondo ciclo di istruzione, e nel D.M. n. 183 del 2019, che affida la nomina a presidente al dirigente dell’ufficio scolastico regionale, da svolgersi annualmente attingendo dall’apposito elenco regionale. In questa attività non può ravvisarsi alcuna posizione di interesse legittimo: il richiedente aspira semplicemente a ottenere un incarico nell’amministrazione presso cui presta servizio. L’incarico ha natura soggettivamente dirigenziale, come conferma la disciplina che impone l’istanza ai dirigenti scolastici in servizio e la rende facoltativa per altre categorie.

Non è decisiva, per il Collegio, la considerazione che i componenti della commissione svolgano una funzione di rilevanza pubblica con atti impugnabili in sede amministrativa: accogliere tale tesi condurrebbe a ricondurre alla giurisdizione amministrativa ogni atto di conferimento di incarichi, svuotando la ratio dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001. Né la procedura di nomina può essere assimilata a una procedura concorsuale, risolvendosi nella redazione di un elenco dal quale attingere secondo un ordine di precedenza e criteri di preferenza a parità di condizioni.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a., salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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