Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 5912 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente all’udienza pubblica di non avere più interesse alla definizione della lite determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite può essere disposta quando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la sua risalenza ne giustificano l’adozione, anche in assenza di opposizione delle parti resistenti.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, ivi inclusi il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e il successivo decreto del 6 ottobre 2022, concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e l’adozione delle linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali di ripiano. Il ricorso era diretto altresì contro le delibere delle Aziende sanitarie pugliesi e la determinazione dirigenziale regionale che aveva effettuato la ricognizione della spesa e quantificato l’onere di ripiano a carico delle imprese del settore.
Le amministrazioni statali si sono costituite in giudizio, mentre la Regione Puglia, le aziende sanitarie e la società controinteressata non hanno ritualmente costituito il proprio contraddittorio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, con la quale è stato dedotto il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, non contrastata dalle parti resistenti, ha indotto il tribunale a ritenere il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
La pronuncia è stata adottata in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., mediante un sintetico riferimento al punto di fatto ritenuto risolutivo, costituito appunto dalla rinuncia implicita alla definizione del merito della controversia manifestata dalla stessa parte interessata.
Quanto alle spese di lite, il collegio ha disposto la integrale compensazione tra le parti, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la sua risalenza temporale, elementi che hanno giustificato il sacrificio del principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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