Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse onere probatorio spese (TAR Lazio n. 5918 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente all’udienza pubblica di non avere più interesse alla definizione della lite determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. In tale evenienza, il giudice amministrativo può pronunciare sentenza in forma semplificata ex art. 74 cod. proc. amm., con motivazione consistente in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. La compensazione delle spese di lite può essere disposta tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento della vicenda e della sua risalenza temporale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché le linee guida del 6 ottobre 2022 propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali di ripiano.
Oggetto di impugnazione erano altresì numerose circolari interministeriali MEF-MDS riguardanti le indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, e gli Accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019, concernenti i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e le relative modalità di ripiano. La ricorrente censurava la legittimità degli atti impugnati, spiegando domanda di annullamento nei confronti delle amministrazioni centrali e delle aziende sanitarie locali pugliesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, tenutasi da remoto, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della lite, chiedendo nel contempo la compensazione delle spese. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte alla richiesta.
Richiamato l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che sanziona con l’improcedibilità il ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene la carenza di interesse, il Tribunale ha ritenuto tale evenienza integrata nella fattispecie. La declaratoria di improcedibilità consegue alla manifestazione di volontà della stessa parte ricorrente, la quale ha espressamente dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, così determinando l’estinzione del bisogno di tutela giurisdizionale originariamente azionato.
Il Collegio ha quindi applicato l’art. 74 cod. proc. amm., pronunciando sentenza in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. Tale modalità decisoria risulta funzionale a una definizione celere del giudizio, coerente con la natura della causa e con la dichiarazione resa dalla parte.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando le concrete modalità di svolgimento della vicenda e la sua risalenza temporale. La pronuncia si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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